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REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936, n. 707

Istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali. (036U0707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 giugno 1936, n. 1288 (in G.U. 09/07/1936, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-5-1936 al: 13-11-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Considerala la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di Concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa, nelle Provincie in cui se ne verifichi la possibilità e l'utilità, sarà istituito un «Elenco autorizzato degli esercenti l'industria e il commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali».

Possono essere costituiti elenchi autorizzati interprovinciali.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, su parere della Corporazione delle industrie estrattive, saranno determinate le Provincie nelle quali dovrà essere istituito l'elenco autorizzato.

In caso di elenchi interprovinciali, il decreto suddetto stabilirà anche presso quale Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco dovrà essere istituito.