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REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936, n. 707

Istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali. (036U0707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 giugno 1936, n. 1288 (in G.U. 09/07/1936, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-5-1936
al: 13-11-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Considerala la necessita' urgente ed assoluta  di  disciplinare  la
produzione e il commercio dei  marmi,  dei  graniti  e  delle  pietre
ornamentali; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di  Concerto
col Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso i  Consigli  provinciali  dell'economia  corporativa,  nelle
Provincie in cui se ne verifichi la possibilita' e l'utilita',  sara'
istituito un «Elenco autorizzato degli  esercenti  l'industria  e  il
commercio dei marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali». 
 
  Possono essere costituiti elenchi autorizzati interprovinciali. 
 
  Con decreto del Ministro  per  le  corporazioni,  su  parere  della
Corporazione  delle  industrie  estrattive,  saranno  determinate  le
Provincie nelle quali dovra' essere istituito l'elenco autorizzato. 
 
  In caso di elenchi interprovinciali, il decreto suddetto stabilira'
anche presso quale Consiglio  provinciale  dell'economia  corporativa
l'elenco dovra' essere istituito.