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REGIO DECRETO 23 dicembre 1935, n. 2522

Estensione delle operazioni della Cassa di credito agrario in Eritrea al Credito minerario aurifero di potenziamento. (035U2522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-3-1936 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 2052, che istituisce una Cassa di credito agrario in Eritrea;
Ravvisata l'opportunità di estendere le operazioni di credito autorizzate ai fini della valorizzazione agricola del territorio della Colonia Eritrea anche alla industria mineraria con particolare riguardo a quella aurifera;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Cassa di Credito agrario, istituita in Eritrea con il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 2052, è autorizzata ad estendere la sua attività alle operazioni di credito minerario, secondo le norme contenute nel presente decreto, e prende la denominazione di «Cassa di credito agrario e minerario».