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REGIO DECRETO 23 dicembre 1935, n. 2522

Estensione delle operazioni della Cassa di credito agrario in Eritrea al Credito minerario aurifero di potenziamento. (035U2522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-3-1936
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999; 
 
  Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 2052, che  istituisce  una
Cassa di credito agrario in Eritrea; 
 
  Ravvisata l'opportunita' di  estendere  le  operazioni  di  credito
autorizzate ai fini  della  valorizzazione  agricola  del  territorio
della Colonia Eritrea anche alla industria mineraria con  particolare
riguardo a quella aurifera; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di  concerto  con
il Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Cassa di Credito agrario, istituita in Eritrea con il R. decreto
29 dicembre 1932,  n.  2052,  e'  autorizzata  ad  estendere  la  sua
attivita' alle operazioni di  credito  minerario,  secondo  le  norme
contenute nel presente decreto, e prende la denominazione  di  «Cassa
di credito agrario e minerario».