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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935, n. 2371

Norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po. (035U2371)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 795 (in G.U. 13/05/1936, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819, che autorizzò la costruzione a cura diretta dello Stato di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in seguito alla ultimazione della strada, di mettere questa in condizioni di normale esercizio, disponendo le norme per la sua gestione;
Che tale compito può essere disimpegnato dall'Azienda autonoma statale della strada;
Che, date le caratteristiche e le finalità della strada in questione, si ravvisa la necessità e l'urgenza di limitare l'uso di essa agli autoveicoli di cui all'art. 54 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e di imporre tasse di transito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'esercizio e la gestione tecnica della autocamionale Genova-Valle del Po, sono affidati alla Azienda autonoma statale della strada.