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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935, n. 2371

Norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po. (035U2371)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 795 (in G.U. 13/05/1936, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-1-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito  nella
legge 22 dicembre 1932, n. 1819, che autorizzo' la costruzione a cura
diretta  dello  Stato  di  una  strada  autocamionale  tra  Genova  e
Serravalle Scrivia; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta,  in  seguito  alla
ultimazione della strada, di mettere questa in condizioni di  normale
esercizio, disponendo le norme per la sua gestione; 
 
  Che tale compito puo'  essere  disimpegnato  dall'Azienda  autonoma
statale della strada; 
 
  Che, date  le  caratteristiche  e  le  finalita'  della  strada  in
questione, si ravvisa la necessita' e l'urgenza di limitare l'uso  di
essa agli autoveicoli di cui all'art. 54 del R.  decreto  8  dicembre
1933, n. 1740, e di imporre tasse di transito; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le  finanze,  per
l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio e la gestione tecnica della autocamionale  Genova-Valle
del Po, sono affidati alla Azienda autonoma statale della strada.