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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935, n. 2134

Norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali. (035U2134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1936.
Decreto-Legge convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 575 (in G.U. 18/04/1936, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di emanare disposizioni per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La pubblicazione degli atti relativi alle società commerciali, che a termini delle disposizioni vigenti deve essere fatta per esteso nel Bollettino ufficiale delle società per azioni, ha luogo mediante inserzione a pagamento nel detto Bollettino di un estratto degli atti medesimi, accompagnato dalla indicazione della data del deposito e dell'annotazione o della trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale.