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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935, n. 2134

Norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali. (035U2134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1936.
Decreto-Legge convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 575 (in G.U. 18/04/1936, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' ed assoluta urgenza di emanare  disposizioni
per  semplificare  la  pubblicazione  degli   atti   delle   societa'
commerciali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La pubblicazione degli atti relativi alle societa' commerciali, che
a termini delle disposizioni vigenti deve essere fatta per esteso nel
Bollettino ufficiale delle societa' per  azioni,  ha  luogo  mediante
inserzione a pagamento nel detto Bollettino di un estratto degli atti
medesimi, accompagnato dalla indicazione della data  del  deposito  e
dell'annotazione o della trascrizione nei registri della  cancelleria
del tribunale.