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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1935, n. 1536

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione. (035U1536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 gennaio 1936, n. 167 (in G.U. 15/02/1936, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-8-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del nostro Ministro Segretari di Stato per le finanze di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di tassa vendita sugli oli minerali sono modificate come segue:

1° Petrolio (voce 6743-c) L. 150 per quintale;

2° Benzina (voce 643-d) L. 261 per quintale;

3° Residui della distillazione degli oli minerali (voce 644-a), da usare direttamente per combustibile, di densità superiore a 0,880 e non atti a lubrificazione, L. 32 per quintale;

4° Residui della distillazione degli oli minerali (voce 644-a), da usare direttamente per combustibile, con densità da 0,850 a 0,880, non atti a lubrificazione né illuminazione,

L. 73 per quintale.