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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1935, n. 1536

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione. (035U1536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 gennaio 1936, n. 167 (in G.U. 15/02/1936, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-8-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata  con  il  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare il  regime
fiscale  degli  oli  minerali  e  di  taluni   residui   della   loro
distillazione; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100: 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  nostro  Ministro  Segretari  di  Stato  per  le
finanze di concerto con quello per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le aliquote di tassa vendita sugli  oli  minerali  sono  modificate
come segue: 
 
  1° Petrolio (voce 6743-c) L. 150 per quintale; 
 
  2° Benzina (voce 643-d) L. 261 per quintale; 
 
  3° Residui della distillazione degli oli minerali (voce 644-a),  da
usare direttamente per combustibile, di densita' superiore a 0,880  e
non atti a lubrificazione, L. 32 per quintale; 
 
  4° Residui della distillazione degli oli minerali (voce 644-a),  da
usare direttamente per combustibile, con densita' da 0,850  a  0,880,
non atti a lubrificazione ne' illuminazione, 
 
  L. 73 per quintale.