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REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935, n. 1285

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi. (035U1285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 gennaio 1936, n. 90 (in G.U. 05/02/1936, n. 29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-8-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° marzo 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, apportante modificazioni al citato testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico da farsi agli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che, per il disposto dell'art. 4 del predetto R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, debbono rinunziare al grado per la durata dei corsi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali, che rinunziano al grado per la durata dei corsi, è accordato il beneficio della intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annua di manutenzione corredo.