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REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935, n. 1285

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari provenienti dai sottufficiali che rinunziano al grado per la durata dei corsi. (035U1285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 gennaio 1936, n. 90 (in G.U. 05/02/1936, n. 29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-8-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  sul  reclutamento  degli
ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n.
629, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 1° marzo 1930, n. 726,  sull'ordinamento  delle
Scuole militari, e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed
assegni fissi per il Regio esercito,  approvato  con  R.  decreto  31
dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R.  decreto  19  aprile  1907,  n.  201,  che  approva  il
regolamento  per  le  indennita'  eventuali  del  Regio  esercito,  e
successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il regolamento per l'amministrazione e  la  contabilita'  dei
corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto  10
febbraio 1927, n. 443; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  28  gennaio  1935,  n.  36,  apportante
modificazioni  al  citato  testo   unico   delle   disposizioni   sul
reclutamento degli ufficiali del Regio esercito; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  stabilire   il
trattamento economico da farsi agli allievi delle Accademie  militari
provenienti dai sottufficiali che, per il disposto  dell'art.  4  del
predetto R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, debbono  rinunziare
al grado per la durata dei corsi; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli   allievi   delle   Accademie   militari    provenienti    dai
sottufficiali, che rinunziano al grado per la durata  dei  corsi,  e'
accordato il beneficio della intera  retta  gratuita  e  la  dispensa
dalle spese di prima vestizione e dalla quota annua  di  manutenzione
corredo.