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REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935, n. 1217

Modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. (035U1217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 7 (in G.U. 20/01/1936, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di rettificare la formulazione della norma per renderne più chiaro il significato anche in conformità alla riserva espressa nell'allegato II alla Convenzione di Ginevra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il testo della prima parte dell'art. 3 delle norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è così rettificato:

«L'assegno bancario è tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 62. - Mancini.