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REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935, n. 1217

Modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. (035U1217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 7 (in G.U. 20/01/1936, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-7-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge  24  agosto  1933,  n.  1077,  col  quale
vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate
a Ginevra il 19 marzo 1931; 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di rettificare  la  formulazione
della  norma  per  renderne  piu'  chiaro  il  significato  anche  in
conformita' alla riserva espressa nell'allegato II  alla  Convenzione
di Ginevra; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il testo della prima parte dell'art.  3  delle  norme  sull'assegno
bancario,  sull'assegno  circolare  e  su  alcuni   titoli   speciali
dell'Istituto di emissione, del  Banco  di  Napoli  e  del  Banco  di
Sicilia, approvate con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e' cosi'
rettificato: 
 
  «L'assegno bancario e' tratto  su  di  un  banchiere.  Tuttavia  il
titolo emesso  o  pagabile  fuori  del  territorio  del  Regno  o  di
territori soggetti alla sovranita' italiana e'  valido  come  assegno
bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere». 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente  e'
autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 giugno 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    Mussolini - Solmi 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1935 - Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 362, foglio 62. - Mancini.