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REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 2455

Modificazione degli statuti e delle tabelle organiche di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regi istituti tecnici inferiori e di Regi istituti tecnici nautici e commerciali mercantili. (034U2455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-7-1935 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Regi decreti 31 agosto 1933-XI, numeri 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2268, 2270, 2271, 2272, 2276, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2285, 2287, 2289, 2291, 2292, 2295, 2296, 2297, 2298, 2301, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2315, 2316, 2318, 2321, 2325, 2326, 2327, 2328, 2330, coi quali, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, i Regi istituti tecnici di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Caserta, Chieti, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze « Galileo Galilei », Foggia, Genova e Vittorio Emanuele II », Iesi, Legnano, Lodi, Melfi, Messina, Milano « Cattaneo », Modena, Napoli « Della Porta », Padova, « Belzoni », Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Ravenna, Rimini, Roma « Da Vinci », Rovigo, Sondrio, Terni, Torino « Sommeiller », Trapani, Udine, Viterbo, furono trasformati in Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e per geometri e furono approvati i relativi statuti;
Veduti i Regi decreti 31 agosto 1933-XI, numeri 2201, 2202, 2203, 2208, 2209, 2207, 2213, 2216, 2218, 2219, 2222, 2225, 2227, 2228, 2229, coi quali, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, i Regi istituti tecnici di Bergamo, Bolzano, Faenza, Fiume, Genova « Vittorio Emanuele III », Livorno, Milano « Verri », Palermo « Crispi », Pescara, Roma « Gioberti », Siracusa, Trieste « Da Vinci », Varese, Venezia, furono trasformati in Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e furono approvati i relativi statuti;
Veduti i Regi decreti 31 agosto 1933-XI, numeri 2128, 2136, 2137, 2140, 2143, 2144, coi quali i Regi istituti tecnici inferiori isolati di Cesena, Monza, Nola, Pordenone, Stradella e Torre Annunziata, furono trasformati, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, secondo il nuovo ordinamento di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, e furono approvati i relativi statuti;
Veduto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2345 col quale, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il Regio istituto nautico di Sorrento fu trasformato in Regio istituto tecnico a corso inferiore ed a corso superiore con indirizzo nautico e fu approvato il relativo statuto;
Veduto il R. decreto 24 agosto 1933, n. 2238, col quale il Regio istituto commerciale « Vittorio Emanuele III » di Carrara, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, fu trasformato in Regio istituto tecnico commerciale a corso inferiore e a corso superiore con indirizzo mercantile e fu approvato il relativo statuto;
Veduto il decreto dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze in data 30 settembre 1933-XI col quale, a decorrere dal 16 settembre 1933, fu stabilito il numero dei corsi completi e delle cattedre, nonché il numero dei posti di ruolo nei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale in data 30 settembre 1933-XI col quale a decorrere dal 16 settembre 1933-X, furono distribuiti nei Regi istituti tecnici predetti i posti di ruolo di preside e d'insegnanti;
Veduto il decreto dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze in data 2 ottobre 1933-XI, col quale, dalla stessa data, i posti di ruolo di preside e di insegnante di cui sopra furono trasferiti ai Regi istituti derivanti dalla trasformazione dei Regi istituti tecnici ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, già citata;
Considerata la necessità di modificare gli statuti approvati con i Regi decreti sopra indicati;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 1 degli statuti dei Regi istituti tecnici Commerciali ad indirizzo amministrativo e per geometri approvato con i Regi decreti citati nel primo capoverso delle premesse del presente decreto è sostituito dal seguente:

« Il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri sopra indicato è costituito:

1° dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico e delle classi indicate nella annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi, pure indicati nella annessa tabella organica, della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale e della sezione per geometri per il conseguimento del diploma di geometra che abilita all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici ».