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REGIO DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1934, n. 1997

Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza. (034U1997)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 517 (in G.U. 07/05/1935, n. 107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-12-1934 al: 15-8-1992
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di modificare le norme relative alla concessione della cittadinanza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Minstri per gli affari esteri e per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:
«La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere conceduta con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato:
1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;
2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;
3° allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;
4° dopo sei mesi di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.
«È in facoltà del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 a 4 del presente articolo».