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REGIO DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1934, n. 1997

Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza. (034U1997)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 517 (in G.U. 07/05/1935, n. 107).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-12-1934
al: 15-8-1992
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' ed assoluta urgenza di modificare  le  norme
relative alla concessione della cittadinanza italiana; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
grazia e giustizia, di concerto con i Minstri per gli affari esteri e
per l'interno; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 4 della legge 13 giugno 1912,  n.  555,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «La cittadinanza italiana, comprendente il  godimento  dei  diritti
politici,  puo'  essere  conceduta  con  decreto  Reale,  sentito  il
Consiglio di Stato: 
  1° allo straniero che abbia prestato servizio  per  tre  anni  allo
Stato italiano, anche all'estero; 
  2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno; 
  3° allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed  abbia  reso
notevoli servigi all'Italia od abbia  contratto  matrimonio  con  una
cittadina italiana; 
  4° dopo sei mesi  di  residenza  a  chi  avrebbe  potuto  diventare
cittadino italiano per beneficio di legge, se non  avesse  omesso  di
farne in tempo utile espressa dichiarazione. 
  «E' in facolta' del Governo di concedere, in casi eccezionali e per
speciali circostanze, la cittadinanza  italiana  a  persone  nei  cui
confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 a  4  del
presente articolo».