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REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1656

Estensione ai mutui, di cui al R. decreto-egge 18 settembre 1934,' n. 1463, delle agevolezze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate; (034U1656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 843 (in G.U. 13/06/1935, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-10-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1477, concernente la ratizzazione di semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario;
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1461, portante conversione al saggio del 4% delle cartelle fondiarie a saggio superiore allo scopo di alleviare l'onere dei corrispondenti mutui fondiari;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere a questi mutui le agevolezze consentite a favore dei mutuatari dal citato R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sella

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1477, ad eccezione di quella dell'art. 4, sono applicabili a tutti i mutui di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463.

Per tali mutui la facoltà di cui all'art. 1 del predetto Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1477, potrà essere esercitata dagli Istituti per un importo complessivo di debito arretrato non superiore a cifra corrispondente a quattro semestralità arretrate accresciute dei relativi interessi di mora. L'ammortamento del debito ratizzato avrà inizio dal 1° gennaio 1935-XII, o dalla rata immediatamente successiva alla sistemazione.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 ottobre 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 352, foglio 131. - MANCINI.