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REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1656

Estensione ai mutui, di cui al R. decreto-egge 18 settembre 1934,' n. 1463, delle agevolezze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate; (034U1656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 843 (in G.U. 13/06/1935, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-10-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n.  1477,  concernente
la ratizzazione di semestralita' arretrate sui mutui  concessi  dagli
Istituti di credito fondiario; 
 
  Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1461,  portante
conversione al saggio  del  4%  delle  cartelle  fondiarie  a  saggio
superiore allo scopo di alleviare l'onere  dei  corrispondenti  mutui
fondiari; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di estendere a questi  mutui  le
agevolezze  consentite  a  favore  dei  mutuatari   dal   citato   R.
decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1477; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sella proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e  col
Ministro per l'agricoltura e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni del R.  decreto-legge  5  luglio  1934-XII,  numero
1477, ad eccezione di quella dell'art. 4, sono applicabili a tutti  i
mutui di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463. 
 
  Per tali mutui la facolta' di cui all'art.  1  del  predetto  Regio
decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1477,  potra'  essere  esercitata
dagli Istituti per un importo complessivo  di  debito  arretrato  non
superiore a cifra corrispondente a  quattro  semestralita'  arretrate
accresciute dei relativi interessi di mora. L'ammortamento del debito
ratizzato  avra'  inizio  dal  1°  gennaio  1935-XII,  o  dalla  rata
immediatamente successiva alla sistemazione. 
 
  Il  presente  decreto  entrera'  in   vigore   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara'  presentato
al Parlamento per la sua conversione in legge. 
 
  Il Ministro per le finanze e' autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1934 - Anno XII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI - 
                                  ACERBO 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 2 ottobre 1934 - Anno XII 
 
  Atti del Governo, registro 352, foglio 131. - MANCINI.