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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1203

Provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni. (034U1203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 marzo 1935, n. 857 (in G.U. 14/06/1935, n. 139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo del servizio delle radiodiffusioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° agosto 1934, le tasse prevedute alle lettere e), f) e g) dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, sono abolite.

La tassa sulle valvole termoioniche di cui al comma c) dell'art. 8 suddetto e all'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, è unificata nella misura di lire undici per ogni valvola, sia essa semplice o multipla.

La tassa di cui al comma d) dell'art. 8 suddetto, è ridotta a lire dodici per ogni altoparlante che costituisca o sia destinato a costituire parte inscindibile di un apparecchio radioricevente.