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LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Riposo domenicale e settimanale. (034U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
Testo in vigore dal: 11-2-1982
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale che presta la sua  opera  alle  dipendenze  altrui  e'
dovuto ogni settimana un riposo  di  24  ore  consecutive,  salvo  le
eccezioni stabilite dalla presente legge. 
 
  Le disposizioni della presente legge non si applicano: 
 
  1° al personale addetto ai  lavori  domestici  inerenti  alla  vita
della famiglia; 
 
  2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo  grado
del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico; 
 
  3° ai lavoranti al proprio domicilio; 
 
  4° al personale preposto alla direzione tecnica  od  amministrativa
di un'azienda ed avente diretta  responsabilita'  nell'andamento  dei
servizi; 
 
  5° al personale navigante; ((5)) 
 
  6° al personale addetto alla pastorizia brada; (3) 
 
  7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni
parziari. 
 
  Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene
conto del carattere prevalente del rapporto; 
 
  8°  al  personale  addetto  ai  lavori  di  risicultura  in  quanto
provvedono apposite norme; 
 
  9°  al  personale  direttamente  dipendente  da  aziende  esercenti
ferrovie e tramvie pubbliche; 
 
  10°  al  personale   addetto   ai   servizi   pubblici   esercitati
direttamente  dallo  Stato,  dalle  Provincie  e  dai  Comuni  ed  al
personale addetto  ad  aziende  industriali  esercitate  direttamente
dallo Stato; 
 
  11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle  Provincie,
dei  Comuni  ed  a  quello  addetto  agli  uffici  e  servizi   delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 
 
  12° al personale addetto  ai  Regi  istituti  di  istruzione  o  di
educazione  anche  se  aventi  personalita'  giuridica   propria   ed
autonomia amministrativa, nonche'  al  personale  degli  Istituti  di
istruzione e di educazione eserciti direttamente  dalle  Provincie  e
dai Comuni; 
 
  13° al personale addetto alle attivita' degli altri enti  pubblici,
quando prevvedano speciali disposizioni  legislative;  14°  salvo  il
disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso 
 
  nale addetto alle industrie che trattano materia  prima  di  facile
deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu'  di
tre mesi all'anno. 
 
  Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per  le
corporazioni, intese le Corporazioni competenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio  1962  n.
76  (in   G.U.   lª   s.s.   14/07/1962   n.   177)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  secondo,  n.  6,
della  legge  22  febbraio  1934,  n.  370,  concernente  il   riposo
domenicale e settimanale, in riferimento all'art.  36,  terzo  comma,
della Costituzione". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio - 4  febbraio  1982
n.  23  (in  G.U.  lª  s.s.   10/02/1982   n.   40)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  secondo,  n.  5,
della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che
il riposo settimanale, dovuto al personale navigante,  corrisponda  a
ventiquattro ore non consecutive". 
  Ha inoltre dichiarato "l' illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14  della
legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui  consente  che  il
riposo settimanale  dovuto  al  personale  dipendente  corrisponda  a
ventiquattro ore non consecutive".