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LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Riposo domenicale e settimanale. (034U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
Testo in vigore dal:  11-2-1982
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Art. 1



Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

3° ai lavoranti al proprio domicilio;

4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;

5° al personale navigante;
((5))


6° al personale addetto alla pastorizia brada; (3)

7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;

9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;

10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;

11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;

13° al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso

nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.

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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1962 n. 76 (in G.U. lª s.s. 14/07/1962 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione".
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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio - 4 febbraio 1982 n. 23 (in G.U. lª s.s. 10/02/1982 n. 40) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".
Ha inoltre dichiarato "l' illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive".