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LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Riposo domenicale e settimanale. (034U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
Testo in vigore dal:  13-9-1934 al: 14-7-1962
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Art. 1



Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

3° ai lavoranti al proprio domicilio;

4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;

5° al personale navigante;

6° al personale addetto alla pastorizia brada;

7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme;

9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;

10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;

11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni;

13° al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso

nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.