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REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2204

Trasformazione del Regio istituto tecnico «In memoria dei morti per la Patria» di Chiavari in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo. (033U2204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-3-1934
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054,  e   successive
modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e  dei
Convitti Nazionali; 
 
  Visto  il  R.  decreto   30   aprile   1924,   n.   965,   relativo
all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media; 
 
  Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo  stato
dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria
e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione; 
 
  Visto  il  R.  decreto  4  maggio  1925,  n.  653,   e   successive
modificazioni, relativo agli alunni,  gli  esami  e  le  tasse  negli
Istituti medi di istruzione; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  3  agosto  1931,  n.  1069,  contenente
disposizioni sugli Istituti medi di istruzione; 
 
  Vista  la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,   sul   riordinamento
dell'Istruzione media tecnica; 
 
  Visto  il  R.  decreto   15   maggio   1933,   n.   491,   relativo
all'approvazione dei programmi, degli orari e dei  raggruppamenti  di
materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica; 
 
  Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto
14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il R. Istituto Tecnico «In memoria dei  morti  per  la  Patria»  di
Chiavari a decorrere dal 1° ottobre  1933-XI  e'  trasformato  in  R.
Istituto Tecnico commerciale. 
 
  A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931,  n.  889,  esso  e'
riconosciuto  come  Ente  dotato  di  personalita'  giuridica  e   di
autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla  vigilanza  del
Ministero dell'educazione nazionale. 
 
  E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale
«In memoria dei morti per la Patria» di  Chiavari,  visto  e  firmato
d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Data a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       ERCOLE - JUNG. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1933 - Anno XI 
 
    Atti del Governo, registro 339, foglio 12. - MANCINI.