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REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. 189

Nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari. (034U0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1934, n. 1036 (in G.U. 09/07/1934, n. 159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-3-1934 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari;
Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sul Credito fondiario approvato con R. decreto 5 maggio 1910, numero 472;
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le trasformazioni dei mutui fondiari,
Ritenuta la necessità e l'urgenza di ulteriori provvidenze intese a sempre più agevolare le trasformazioni stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In deroga a quanto è disposto nell'art. 21 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, gli onorari notarili per gli atti di trasformazione dei mutui fondiari sono ridotti ad un ottavo, da liquidarsi sull'ammontare dei nuovi mutui.