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REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. 189

Nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari. (034U0189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1934, n. 1036 (in G.U. 09/07/1934, n. 159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-3-1934
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sul credito  fondiario,  approvato
con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646; 
 
  Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per
agevolare i mutui fondiari; 
 
  Visto il regolamento per la  esecuzione  delle  leggi  sul  Credito
fondiario approvato con R. decreto 5 maggio 1910, numero 472; 
 
  Visto il  R.  decreto-legge  19  ottobre  1933,  n.  1430,  recante
provvedimenti per agevolare le trasformazioni dei mutui fondiari, 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di ulteriori provvidenze  intese
a sempre piu' agevolare le trasformazioni stesse; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze,  di
concerto col Ministro di  grazia  e  giustizia  e  col  Ministro  per
l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In deroga a quanto e' disposto nell'art. 21 della legge 22 dicembre
1905, n. 592, gli onorari notarili per gli atti di trasformazione dei
mutui  fondiari  sono   ridotti   ad   un   ottavo,   da   liquidarsi
sull'ammontare dei nuovi mutui.