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REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1933, n. 1399

Norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali. (033U1399)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1933
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 gennaio 1934, n. 293 (in G.U. 06/03/1934, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-11-1933 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di integrare le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, concernenti la gestione economico-finanziaria delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute e l'esercizio della vigilanza e della tutela sulle associazioni stesse;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ciascuna associazione sindacale giuridicamente riconosciuta delibera ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti dal proprio statuto, ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.