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REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1933, n. 1399

Norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali. (033U1399)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1933
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 gennaio 1934, n. 293 (in G.U. 06/03/1934, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-11-1933
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza assoluta di integrare  le  norme
della  legge  3  aprile  1926,  n.  563,  concernenti   la   gestione
economico-finanziaria  delle  associazioni  sindacali  giuridicamente
riconosciute e l'esercizio  della  vigilanza  e  della  tutela  sulle
associazioni stesse; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario  di
Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri
di grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ciascuna   associazione   sindacale   giuridicamente   riconosciuta
delibera ogni anno, nei termini e  nei  modi  stabiliti  dal  proprio
statuto, ed in ogni caso non oltre il 30 settembre,  il  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario successivo. 
 
  L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.