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LEGGE 22 giugno 1933, n. 874

Disciplina della vendita delle paste alimentari. (033U0874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1933 al: 12-8-1967
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Art. 1



Le paste alimentari secche, nei diversi loro tipi, fabbricate esclusivamente con semole provenienti dalla macinazione del frumento, debbono essere commerciate e vendute, nel Regno, sotto la denominazione di «pasta di pura semola» ovvero di «pasta comune», a seconda che siano stati impiegati nella fabbricazione semole di grano duro o farine di grano tenero.