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LEGGE 22 giugno 1933, n. 874

Disciplina della vendita delle paste alimentari. (033U0874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-7-1933
al: 12-8-1967
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le paste alimentari  secche,  nei  diversi  loro  tipi,  fabbricate
esclusivamente con semole provenienti dalla macinazione del frumento,
debbono  essere  commerciate  e  vendute,   nel   Regno,   sotto   la
denominazione di «pasta di pura semola» ovvero di «pasta  comune»,  a
seconda che siano stati impiegati nella fabbricazione semole di grano
duro o farine di grano tenero.