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REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. 621

Norme di coordinamento e di attuazione della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che modifica l'ordinamento degli ufficiali giudiziari. (033U0621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-7-1933 al: 30-11-1951
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 15 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che apporta modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per il computo del minimo dei proventi annualmente garantito agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, si sommano i proventi che, previa la riduzione del dodici per cento, di cui al R. decreto 29 dicembre 1930, n. 1780, siano stati riscossi dagli ufficiali giudiziari sugli atti compiuti e sulle commissioni comunque ricevute, escluse soltanto le indennità di trasferta, e si detrae dall'ammontare complessivo la tassa del dieci per cento stabilita dall'art. 2 della stessa legge.