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REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. 621

Norme di coordinamento e di attuazione della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che modifica l'ordinamento degli ufficiali giudiziari. (033U0621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-7-1933
al: 30-11-1951
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 15 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che  apporta
modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per il computo del minimo dei proventi annualmente  garantito  agli
ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 1 della  legge  22  dicembre
1932, n. 1675, si sommano i proventi che,  previa  la  riduzione  del
dodici per cento, di cui al R. decreto 29  dicembre  1930,  n.  1780,
siano stati riscossi dagli ufficiali giudiziari sugli atti compiuti e
sulle commissioni comunque ricevute, escluse soltanto  le  indennita'
di trasferta, e si detrae dall'ammontare  complessivo  la  tassa  del
dieci per cento stabilita dall'art. 2 della stessa legge.