stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2091

Modifiche allo statuto della Regia università di Milano. (032U2091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-6-1933 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, 31 ottobre 1929, n. 2482, 30 ottobre 1930, n. 1845, e 22 ottobre 1931, n. 1552;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 34. - È sostituito dal seguente:

« La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti insegnamenti:

1. Lingua e letteratura italiana;

2. Filologia classica per il latino;

3. Filologia classica per il greco;

4. Storia comparata delle letterature neolatine;

5. Storia antica;

6. Storia medioevale e moderna;

7. Storia del Risorgimento italiano;

8. Filosofia;

9. Storia della filosofia;

10. Estetica;

11. Storia delle religioni e antichità classiche;

12. Pedagogia;

13. Linguistica;

14. Lingua e letteratura francese;

15. Lingua e letteratura inglese;

16. Lingua e letteratura tedesca:

17. Lingua e letteratura spagnola;

18. Geografia;

19. Paleografia e diplomatica;

20. Storia dell'arte medioevale e moderna;

21. Sanscrito e storia della civiltà indiana;

22. Storia della musica;

23. Archeologia;

24. Paleografia greca;

25. Letteratura russa;

26. Latino medioevale;

27. Lingue e letterature semitiche;

28. Epigrafia e papirologia greca.

Per alcune di dette materie possono essere tenute anche esercitazioni ».

Dopo il detto articolo è inserito il seguente modificandosi, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

« Art. 35. - Sono istituiti e saranno regolati da disposizioni speciali i seminari di filologia classica, linguistica e filologia romanza, filosofia, storia moderna, letteratura italiana.

Il seminario di filologia classica è diviso in due corsi, uno preparatorio (lettorato di latino e di greco) e uno superiore regolato dai titolari delle materie ».

Art. 38 (già 37). - È sostituito dal seguente:

« Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere addetti dei lettori per l'insegnamento pratico ».

Art. 39 (già 38). - Nella disposizione di cui al n. 2 del primo comma le parole « di altri tre temi » sono sostituite con le parole « di altri due temi ».

Art. 40 (già 39). - Dopo il primo comma è inserito il seguente:
« Gl'iscritti debbono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

Tassa d'iscrizione annuale . . . L. 100

Sopratassa di diploma . . . . . . » 75

Tassa di diploma . . . . . . . . .» 200 ».

Art. 44 (già 43). - I. La denominazione dell'insegnamento di « patologia generale e microbiologia (biennale) », di cui al n. 7, è modificata in quella di « patologia generale (biennale) »;

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti.

« 31. puericultura prenatale e postnatale (annuale);

32. microbiologia (annuale) ».

III. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli studenti del sesto anno iscritti ai corsi di clinica medica e di clinica chirurgica potranno frequentare i corsi di visite cliniche, mediche e chirurgiche, presso le varie divisioni dell'Ospedale Maggiore ed il reparto di accettazione, secondo le norme che verranno di anno in anno stabilite dalla Facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 46 (già 45). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame delle materie del secondo triennio, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia umana normale, di fisiologia e di patologia generale ».

Art. 56 (già 55). - È aggiunto il seguente comma:

« Gli iscritti devono pagare inoltre la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 59 (già 58). - La durata della Scuola di perfezionamento in urologia è portata da « due anni » a « tre anni ».

Art. 60 (già 59). - È sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze comprende i seguenti insegnamenti:

a) per il conseguimento della laurea in matematica applicata:

1. Analisi algebrica;

2. Analisi infinitesimale:

3. Istituzioni di analisi superiore;

4. Analisi superiore;

5. Geometria analitica e proiettiva;

6. Geometria descrittiva con applicazioni;

7. Istituzioni di geometria superiore;

8. Geometria superiore;

9. Meccanica razionale;

10. Istituzioni di fisica matematica;

11. Fisica matematica;

12. Matematiche complementari;

13. Matematica finanziaria, e attuariale;

14. Fisica sperimentale;

15. Fisica teorica;

16. Fisica superiore;

17. Termotecnica;

18. Elettrotecnica generale;

19. Meccanica applicata alle costruzioni;

20. Astronomia;

21. Geodesia;

22. Chimica generale ed inorganica;

23. Chimica organica;

24. Chimica fisica;

25. Elettrochimica;

26. Geografia fisica e fisica terrestre;

27. Statistica;

28. Disegno di ornato e di architettura;

b) per il conseguimento della laurea in chimica industriale:

1. Analisi algebrica;

2. Analisi infinitesimale;

3. Geometria analitica e proiettiva;

4. Geometria descrittiva con applicazione;

5. Meccanica razionale;

6. Corso speciale di matematiche;

7. Fisica sperimentale;

8. Fisica teorica;

9. Fisica superiore;

10. Termotecnica;

11. Disegno a mano libera;

12. Chimica generale ed inorganica;

13. Chimica organica;

14. Chimica industriale organica ed inorganica;

15. Chimica fisica;

16. Chimica biologica;

17. Chimica metallurgica e metallografia;

18. Chimica minerale e cristallografia;

19. Chimica agraria;

20. Elettrochimica;

21. Analisi chimica qualitativa;

22. Analisi chimica quantitativa industriale;

23. Materie coloranti e preparazioni organiche industriali;

24. Macchinario e costruzioni per industrie chimiche;

25. Batteriologia industriale;

26. Botanica;

27. Zoologia;

28. Mineralogia;

29. Geologia;

30. Petrografia;

31. Fisiologia;

32. Statistica;

33. Diritto industriale.

c) per il conseguimento della laurea in scienze naturali:

1. Corso speciale di matematiche;

2. Disegno a mano libera;

3. Fisica sperimentale;

4. Fisica superiore;

5. Chimica generale ed inorganica;

6. Chimica organica;

7. Chimica fisica;

8. Chimica agraria;

9. Elettrochimica;

10. Analisi chimica qualitativa;

11. Analisi chimica quantitativa;

12. Batteriologia industriale;

13. Botanica;

14. Zoologia;

15. Anatomia e fisiologia comparate;

16. Anatomia e fisiologia umana;

17. Biologia generale;

18. Mineralogia;

19. Geologia;

20. Petrografia;

21. Paleontologia;

22. Geografia generale;

23. Geografia fisica e fisica terrestre;

24. Fisiologia;

25. Patologia generale;

26. Patologia vegetale;

27. Termotecnica;

28. Statistica;

d) per il conseguimento della laurea in fisica applicata:

1. Analisi algebrica;

2. Analisi infinitesimale;

3. Istituzioni di analisi superiore;

4. Analisi superiore;

5. Geometria analitica e proiettiva;

6. Geometria descrittiva con applicazione;

7. Istituzioni di geometria superiore;

8. Meccanica razionale;

9. Istituzioni di fisica matematica;

10. Fisica matematica;

11. Matematiche complementari;

12. Fisica sperimentale;

13. Fisica teorica;

14. Fisica superiore;

15. Termotecnica;

16. Elettrotecnica generale;

17. Astronomia;

18. Geodesia;

19. Chimica generale ed inorganica;

20. Chimica organica;

21. Chimica fisica;

22. Elettrochimica;

23. Analisi chimica qualitativa;

24. Mineralogia;

25. Geografia fisica e fisica terrestre;

e) per il conseguimento della laurea in matematica e fisica applicate:

gli stessi insegnamenti stabiliti per il conseguimento della laurea in fisica applicata, più quello di geometria superiore ».

Art. 62 (già 61). - Le parole « in almeno undici materie» sono sostituite con le parole « in almeno dodici materie ».

Art. 65 (già 64). - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Lo studente dovrà, oltre alle esercitazioni annesse al corso biennale di fisica sperimentale, frequentare per due anni il laboratorio di fisica e per un anno due laboratori di materie di cui al precedente comma ».

Art. 66 (già 65). - Nell'ultimo comma le parole « per un anno » sono sostituite con le parole « per due anni ».

Art. 68 (già 67). - È sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in matematica applicata, in scienze naturali, in chimica industriale, in fisica applicata e in matematica e fisica applicate (laurea mista) consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento tratto dalle materie indicate per il conseguimento della laurea richiesta, e trasmessa dal candidato al Preside della Facoltà venti giorni prima della prova d'esame, e di tre tesi orali in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, su argomento concordato fra lo studente ed un professore della Facoltà e comunicato venti giorni prima dell'esame.

Per la laurea in chimica industriale la dissertazione scritta deve fondarsi su ricerche di carattere sperimentale compiute in uno dei laboratori frequentati dallo studente; una delle tre tesi orali deve riguardare un tema di chimica industriale riferentesi ad una industria nota. La discussione deve essere preceduta da una prova pratica.

Per la laurea in scienze naturali ed in fisica applicata la dissertazione scritta deve possibilmente fondarsi su ricerche di carattere sperimentale compiute in uno dei laboratori frequentati dallo studente ed essere preceduta da una prova, pratica.

Per la laurea in matematica e fisica applicate, l'esame sarà preceduto da una prova scritta su argomento di matematica, o di fisica attinenti ai programmi di concorso alle cattedre delle scuole medie ».

Art. 69 (già 68). - È sostituito dal seguente:

« Su l'ammissione di laureati ai corsi della Facoltà di scienze il Consiglio di Facoltà decide caso per caso ».

Art. 70 (già 69). - È sostituito dal seguente:

« Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

Analisi matematica;

Geometria;

Storia e critica della matematica;

Elementi di meccanica razionale;

Fisica sperimentale e teorica.

Le lezioni avranno forma di conferenze e potranno essere svolte con esercitazioni ed esperienze.

Il corso della Scuola è annuale ».

Art. 71 (già 70). - È aggiunto il seguente comma:

« La tassa di diploma è di L. 200 ».

Art. 74 (già 73). - È sostituito dal seguente:

«Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in fisica, in fisica applicata, in matematica e fisica applicate, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria.

La tassa annua d'iscrizione alla Scuola è di L. 400.

La tassa di diploma è di L. 200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, foglio 117. - Mancini.