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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2091

Modifiche allo statuto della Regia università di Milano. (032U2091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Milano, approvato  con
R. decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, 31  ottobre  1929,
n. 2482, 30 ottobre 1930, n. 1845, e 22 ottobre 1931, n. 1552; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Milano,   approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 34. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «  La  Facolta'  di  lettere  e  filosofia  comprende  i   seguenti
insegnamenti: 
 
  1. Lingua e letteratura italiana; 
 
  2. Filologia classica per il latino; 
 
  3. Filologia classica per il greco; 
 
  4. Storia comparata delle letterature neolatine; 
 
  5. Storia antica; 
 
  6. Storia medioevale e moderna; 
 
  7. Storia del Risorgimento italiano; 
 
  8. Filosofia; 
 
  9. Storia della filosofia; 
 
  10. Estetica; 
 
  11. Storia delle religioni e antichita' classiche; 
 
  12. Pedagogia; 
 
  13. Linguistica; 
 
  14. Lingua e letteratura francese; 
 
  15. Lingua e letteratura inglese; 
 
  16. Lingua e letteratura tedesca: 
 
  17. Lingua e letteratura spagnola; 
 
  18. Geografia; 
 
  19. Paleografia e diplomatica; 
 
  20. Storia dell'arte medioevale e moderna; 
 
  21. Sanscrito e storia della civilta' indiana; 
 
  22. Storia della musica; 
 
  23. Archeologia; 
 
  24. Paleografia greca; 
 
  25. Letteratura russa; 
 
  26. Latino medioevale; 
 
  27. Lingue e letterature semitiche; 
 
  28. Epigrafia e papirologia greca. 
 
  Per  alcune  di  dette  materie   possono   essere   tenute   anche
esercitazioni ». 
 
  Dopo il detto articolo e' inserito il  seguente  modificandosi,  in
conseguenza, la numerazione degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  « Art. 35. - Sono istituiti  e  saranno  regolati  da  disposizioni
speciali i seminari di filologia classica,  linguistica  e  filologia
romanza, filosofia, storia moderna, letteratura italiana. 
 
  Il seminario di filologia classica e'  diviso  in  due  corsi,  uno
preparatorio (lettorato  di  latino  e  di  greco)  e  uno  superiore
regolato dai titolari delle materie ». 
 
   Art. 38 (gia' 37). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alle cattedre di lingue e letterature  straniere  possono  essere
addetti dei lettori per l'insegnamento pratico ». 
 
   Art. 39 (gia' 38). - Nella disposizione di cui al n. 2  del  primo
comma le parole « di altri tre temi » sono sostituite con le parole «
di altri due temi ». 
 
   Art. 40 (gia' 39). - Dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
 
  « Gl'iscritti debbono pagare le seguenti tasse e sopratasse: 
 
  Tassa d'iscrizione annuale . . . L. 100 
 
  Sopratassa di diploma . . . . . . » 75 
 
  Tassa di diploma . . . . . . . . .» 200 ». 
 
   Art. 44 (gia' 43). - I. La denominazione  dell'insegnamento  di  «
patologia generale e microbiologia (biennale) », di cui al n.  7,  e'
modificata in quella di « patologia generale (biennale) »; 
 
  II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti. 
 
  « 31. puericultura prenatale e postnatale (annuale); 
 
  32. microbiologia (annuale) ». 
 
  III. L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Gli studenti del sesto anno iscritti ai corsi di clinica medica e
di  clinica  chirurgica  potranno  frequentare  i  corsi  di   visite
cliniche,  mediche  e  chirurgiche,   presso   le   varie   divisioni
dell'Ospedale Maggiore ed il  reparto  di  accettazione,  secondo  le
norme che verranno di  anno  in  anno  stabilite  dalla  Facolta'  di
medicina e chirurgia ». 
 
   Art. 46 (gia' 45). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente non potra' essere ammesso a nessun esame delle materie
del secondo triennio, se non abbia superato  quelli  di  profitto  di
anatomia umana normale, di fisiologia e di patologia generale ». 
 
   Art. 56 (gia' 55). - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Gli iscritti devono pagare inoltre la tassa di diploma in L.  200
». 
 
   Art. 59 (gia' 58). - La durata della Scuola di perfezionamento  in
urologia e' portata da « due anni » a « tre anni ». 
 
   Art. 60 (gia' 59). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « La Facolta' di scienze comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  a) per il conseguimento della laurea in matematica applicata: 
 
  1. Analisi algebrica; 
 
  2. Analisi infinitesimale: 
 
  3. Istituzioni di analisi superiore; 
 
  4. Analisi superiore; 
 
  5. Geometria analitica e proiettiva; 
 
  6. Geometria descrittiva con applicazioni; 
 
  7. Istituzioni di geometria superiore; 
 
  8. Geometria superiore; 
 
  9. Meccanica razionale; 
 
  10. Istituzioni di fisica matematica; 
 
  11. Fisica matematica; 
 
  12. Matematiche complementari; 
 
  13. Matematica finanziaria, e attuariale; 
 
  14. Fisica sperimentale; 
 
  15. Fisica teorica; 
 
  16. Fisica superiore; 
 
  17. Termotecnica; 
 
  18. Elettrotecnica generale; 
 
  19. Meccanica applicata alle costruzioni; 
 
  20. Astronomia; 
 
  21. Geodesia; 
 
  22. Chimica generale ed inorganica; 
 
  23. Chimica organica; 
 
  24. Chimica fisica; 
 
  25. Elettrochimica; 
 
  26. Geografia fisica e fisica terrestre; 
 
  27. Statistica; 
 
  28. Disegno di ornato e di architettura; 
 
  b) per il conseguimento della laurea in chimica industriale: 
 
  1. Analisi algebrica; 
 
  2. Analisi infinitesimale; 
 
  3. Geometria analitica e proiettiva; 
 
  4. Geometria descrittiva con applicazione; 
 
  5. Meccanica razionale; 
 
  6. Corso speciale di matematiche; 
 
  7. Fisica sperimentale; 
 
  8. Fisica teorica; 
 
  9. Fisica superiore; 
 
  10. Termotecnica; 
 
  11. Disegno a mano libera; 
 
  12. Chimica generale ed inorganica; 
 
  13. Chimica organica; 
 
  14. Chimica industriale organica ed inorganica; 
 
  15. Chimica fisica; 
 
  16. Chimica biologica; 
 
  17. Chimica metallurgica e metallografia; 
 
  18. Chimica minerale e cristallografia; 
 
  19. Chimica agraria; 
 
  20. Elettrochimica; 
 
  21. Analisi chimica qualitativa; 
 
  22. Analisi chimica quantitativa industriale; 
 
  23. Materie coloranti e preparazioni organiche industriali; 
 
  24. Macchinario e costruzioni per industrie chimiche; 
 
  25. Batteriologia industriale; 
 
  26. Botanica; 
 
  27. Zoologia; 
 
  28. Mineralogia; 
 
  29. Geologia; 
 
  30. Petrografia; 
 
  31. Fisiologia; 
 
  32. Statistica; 
 
  33. Diritto industriale. 
 
  c) per il conseguimento della laurea in scienze naturali: 
 
  1. Corso speciale di matematiche; 
 
  2. Disegno a mano libera; 
 
  3. Fisica sperimentale; 
 
  4. Fisica superiore; 
 
  5. Chimica generale ed inorganica; 
 
  6. Chimica organica; 
 
  7. Chimica fisica; 
 
  8. Chimica agraria; 
 
  9. Elettrochimica; 
 
  10. Analisi chimica qualitativa; 
 
  11. Analisi chimica quantitativa; 
 
  12. Batteriologia industriale; 
 
  13. Botanica; 
 
  14. Zoologia; 
 
  15. Anatomia e fisiologia comparate; 
 
  16. Anatomia e fisiologia umana; 
 
  17. Biologia generale; 
 
  18. Mineralogia; 
 
  19. Geologia; 
 
  20. Petrografia; 
 
  21. Paleontologia; 
 
  22. Geografia generale; 
 
  23. Geografia fisica e fisica terrestre; 
 
  24. Fisiologia; 
 
  25. Patologia generale; 
 
  26. Patologia vegetale; 
 
  27. Termotecnica; 
 
  28. Statistica; 
 
  d) per il conseguimento della laurea in fisica applicata: 
 
  1. Analisi algebrica; 
 
  2. Analisi infinitesimale; 
 
  3. Istituzioni di analisi superiore; 
 
  4. Analisi superiore; 
 
  5. Geometria analitica e proiettiva; 
 
  6. Geometria descrittiva con applicazione; 
 
  7. Istituzioni di geometria superiore; 
 
  8. Meccanica razionale; 
 
  9. Istituzioni di fisica matematica; 
 
  10. Fisica matematica; 
 
  11. Matematiche complementari; 
 
  12. Fisica sperimentale; 
 
  13. Fisica teorica; 
 
  14. Fisica superiore; 
 
  15. Termotecnica; 
 
  16. Elettrotecnica generale; 
 
  17. Astronomia; 
 
  18. Geodesia; 
 
  19. Chimica generale ed inorganica; 
 
  20. Chimica organica; 
 
  21. Chimica fisica; 
 
  22. Elettrochimica; 
 
  23. Analisi chimica qualitativa; 
 
  24. Mineralogia; 
 
  25. Geografia fisica e fisica terrestre; 
 
  e) per  il  conseguimento  della  laurea  in  matematica  e  fisica
applicate: 
 
  gli stessi insegnamenti stabiliti per il conseguimento della laurea
in fisica applicata, piu' quello di geometria superiore ». 
 
   Art. 62 (gia' 61). - Le parole « in almeno  undici  materie»  sono
sostituite con le parole « in almeno dodici materie ». 
 
   Art. 65 (gia' 64). - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Lo studente dovra', oltre alle  esercitazioni  annesse  al  corso
biennale  di  fisica  sperimentale,  frequentare  per  due  anni   il
laboratorio di fisica e per un anno due laboratori di materie di  cui
al precedente comma ». 
 
   Art. 66 (gia' 65). - Nell'ultimo comma le parole « per un  anno  »
sono sostituite con le parole « per due anni ». 
 
   Art. 68 (gia' 67). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « L'esame di laurea in matematica applicata, in  scienze  naturali,
in chimica industriale, in fisica applicata e in matematica e  fisica
applicate  (laurea  mista)  consiste   nella   discussione   di   una
dissertazione scritta su un argomento tratto dalle  materie  indicate
per  il  conseguimento  della  laurea  richiesta,  e  trasmessa   dal
candidato al Preside della Facolta' venti giorni  prima  della  prova
d'esame, e di tre tesi orali in materie diverse fra loro e da  quella
della dissertazione scritta, su argomento concordato fra lo  studente
ed un professore della  Facolta'  e  comunicato  venti  giorni  prima
dell'esame. 
 
  Per la laurea in chimica industriale la dissertazione scritta  deve
fondarsi su ricerche di carattere sperimentale compiute  in  uno  dei
laboratori frequentati dallo studente; una delle tre tesi orali  deve
riguardare  un  tema  di  chimica  industriale  riferentesi  ad   una
industria nota. La discussione deve essere  preceduta  da  una  prova
pratica. 
 
  Per la laurea  in  scienze  naturali  ed  in  fisica  applicata  la
dissertazione scritta deve  possibilmente  fondarsi  su  ricerche  di
carattere sperimentale compiute in  uno  dei  laboratori  frequentati
dallo studente ed essere preceduta da una prova, pratica. 
 
  Per la laurea in  matematica  e  fisica  applicate,  l'esame  sara'
preceduto da una prova scritta  su  argomento  di  matematica,  o  di
fisica attinenti ai programmi di concorso alle cattedre delle  scuole
medie ». 
 
   Art. 69 (gia' 68). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Su l'ammissione di laureati ai corsi della Facolta' di scienze il
Consiglio di Facolta' decide caso per caso ». 
 
   Art. 70 (gia' 69). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Il corso comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  Analisi matematica; 
 
  Geometria; 
 
  Storia e critica della matematica; 
 
  Elementi di meccanica razionale; 
 
  Fisica sperimentale e teorica. 
 
  Le lezioni avranno forma di conferenze e potranno essere svolte con
esercitazioni ed esperienze. 
 
  Il corso della Scuola e' annuale ». 
 
   Art. 71 (gia' 70). - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « La tassa di diploma e' di L. 200 ». 
 
   Art. 74 (gia' 73). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Alla Scuola possono essere  iscritti  i  laureati  in  fisica,  in
fisica applicata, in matematica e fisica applicate,  in  chimica,  in
chimica industriale, in ingegneria. 
 
  La tassa annua d'iscrizione alla Scuola e' di L. 400. 
 
  La tassa di diploma e' di L. 200 ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 30 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 117. - Mancini.