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REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 491

Approvazione dei programmi, degli orari e del raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica. (033U0491)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-6-1933 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le leggi 7 gennaio 1929, n. 7, e 22 aprile 1932, n. 490, sulle Scuole secondarie di avviamento professionale;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, e in particolare gli articoli 16 e 17 della legge medesima;
Visto il R. Decreto legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei vari RR.
Istituti d'istruzione media;
Visto il R. Decreto legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni per gli Istituti e le Scuole d'istruzione tecnica;
Sentite le Sezioni III e VI del Consiglio Superiore del'Educazione Nazionale;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1



Le materie d'insegnamento nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione tecnica e le relative esercitazioni pratiche, anche agli effetti dell'art. 17, lettera a), della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono determinate, per i vari indirizzi e per le varie specializzazioni, nei programmi ed orari allegati al presente decreto, firmati d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.