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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2082

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari. (032U2082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTà DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle, autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Bari, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1


«Facoltà di giurisprudenza, con annessa Scuola di perfezionamento per laureati».

Art. 2. - è aggiunto il seguente comma:
«Alla fine di ogni anno accademico i professori ufficiali devono presentare un resoconto dell'attività didattica e scientifica».

Art. 21. - I. Le denominazioni degl'insegnamenti di «istituzioni e storia del diritto romano» e di «diritto corporativo e del lavoro», sono modificate rispettivamente in quelle di «istituzioni di diritto romano» e di «diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».

II. Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:
«3 storia del diritto romano;
8 istituzioni di diritto penale;
26 diritto agrario».

III. È soppresso l'ultimo comma.

Art. 24. - È sostituito dal seguente:
«La laurea in giurisprudenza si consegue dopo un corso di studi di quattro anni.
La Facoltà propone il piano di studi, che viene comunicato mediante il manifesto annuale.
Gli studenti possono variare l'ordine di studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 21, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 18.
Gli studenti devono ancora osservare i limiti seguenti:
1° L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto civile e commerciale;
2° gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano devono precedere quelli di diritto romano e di storia di diritto italiano;
3° l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto marittimo pubblico e privato;
4° l'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario.
Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie».

Art. 25. - È sostituito dal seguente:
«La laurea in scienze economico-politiche si consegue dopo un corso di studi di quattro anni.
La Facoltà propone il piano di studi, che viene comunicato mediante il manifesto annuale.
Gli studenti possono variare l'ordine degli studi proposto sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 21, a condizione però che il numero non sia inferiore a 18.
Gli studenti devono inoltre osservare i limiti seguenti:
1° l'esame di economia politica deve precedere quelli di economia commerciale e marittima, di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro, di scienza delle finanze e diritto finanziario;
2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale, e questo l'esame di diritto marittimo, pubblico e privato.
Nessun anno di corso è valido se gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno tre materie».

Art. 30. - È sostituito dal seguente:
«Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Seminario giuridico-economico, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze sui vari rami delle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali e su problemi attuali di diritto e di economia.
Il Seminario è diviso in due sezioni: giuridico-economico e di scienze politico-sociali».

Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente, modificandosi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 36. - Istituto di diritto romano.
Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di diritto romano, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze sui vari rami delle scienze romanistiche. L'istituto ha come direttore il professore titolare di diritto romano ed ha per il suo funzionamento norme identiche a quelle del Seminario giuridico-economico di cui agli articoli 32 e seguenti».

Art. 44 (già 43). - Le parole «Tassa di diploma L. 75» sono sostituite con le parole «Tassa di diploma L. 200».

Art. 51 (già 50). - I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«professori, chiamati alla direzione degli istituti, hanno l'obbligo d'impartirvi l'insegnamento fondamentale e di coordinare gl'insegnamenti annessi, svolti per incarico, secondo l'indirizzo ed il programma didattico che giudichino più conveniente al raggiungimento dei fini che ciascun istituto si propone».

II. Le norme relative all'«istituto di chimica generale» di cui al n. 2 sono così sostituite:
«2. Istituto di chimica generale. - Appartengono a questo istituto gl'insegnamenti di:
a) chimica generale inorganica ed organica;
b) chimica generale ed inorganica;
c) chimica organica.
Uno dei tre insegnamenti viene affidato di regola ad un titolare che è il direttore dell'istituto, gli altri due vengono affidati per incarico».

Art. 52. - (già 51). - È sostituito dal seguente:
«Nel manifesto riguardante la Facoltà di medicina e chirurgia verrà annualmente comunicato il piano di studio con l'indicazione delle ore d'insegnamento settimanali per ciascuna materia».

Art. 56 (già 55). - È sostituito dal seguente:
«Per l'ammissione agli esami delle singole materie d'insegnamento si richiede:
a) la frequenza di un intero anno scolastico in:
1. Botanica;
2. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
3. Istologia ed embriologia generale;
4. Fisica sperimentale;
5. Chimica generale inorganica ed organica;
6. Chimica biologica;
7. Microparassitologia e immunologia;
8. Anatomia topografica;
9. Farmacologia;
10. Patologia speciale medica;
11. Patologia speciale chirurgica;
12. Clinica delle malattie nervose e mentali;
13. Clinica dermosifilopatica;
14. Clinica ostetrico-ginecologica;
15. Clinica oculistica;
16. Clinica pediatrica;
17. Igiene e polizia medica;
18. Medicina legale;
19. Semeiotica medica;
20. Ortopedia;
21. Odontoiatria e prostesi dentale;
22. Radiologia;
23. Clinica otorinolaringoiatrica;
b) la frequenza di due interi anni scolastici in:
1. Anatomia sistematica;
2. Fisiologia;
3. Anatomia patologica;
4. Patologia generale;
c) la frequenza di tre interi anni scolastici in:
1. Clinica medica generale;
2. Clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni».

Art. 60 (già 59). - È sostituito dal seguente:
«Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:
1. Scuola di perfezionamento in chirurgia;
2. Scuola di perfezionamento in pediatria;
3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;
4. Scuola di perfezionamento in oculistica;
5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia;
6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
7. Scuola di perfezionamento in malattie del lavoro;
8. Scuola di perfezionamento in neurologia;
9. Scuola di perfezionamento in medicina legale;
10. Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria;
11. Scuola di perfezionamento in radiologia medica».

Art. 63 (già 62). - I. Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gl'iscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare le tasse d'iscrizione e le sopratasse di esami nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia».
II. In fine dell'articolo è aggiunto il comma seguente:
«Gl'iscritti devono inoltre pagare la tassa di diploma di L. 200, che è devoluta all'erario».

Art. 68 (già 67). - Nel quinto comma le parole del primo periodo «da discutersi coi componenti la commissione» sono sostituite con le parole «su tema proposto dal direttore di ogni singola Scuola ed eseguito nell'istituto stesso. La dissertazione sarà discussa davanti ai componenti la commissione».

Art. 69 (già 70). - Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole: «e previo esame delle materie del primo anno».

Art. 72 (già 71). - È aggiunto il seguente comma:
«Gli aiuti e gli assistenti beneficiati dovranno sostenere gli esami di profitto corrispondenti agli anni per i quali ottengono abbreviazione».
Il paragrafo 2, concernente le «norme particolari per le Scuole di perfezionamento» (articoli già 72 al già 80), è sostituito dal seguente:

«1. Scuola di perfezionamento in chirurgia.

Art. 73.
- Questa Scuola è annessa all'istituto di clinica chirurgica.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono cinque.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Patologia chirurgica;
2. Semeiotica clinica;
3. Semeiotica speciale (radiologia, urologia, istologia, sierologia);
4. Anatomia chirurgica e tecnica delle operazioni;
5. Clinica chirurgica.
Gl'iscritti al corso di perfezionamento hanno gli stessi obblighi degli assistenti volontari.

2. - Scuola di perfezionamento in pediatria.

Art. 74.
- La Scuola è annessa all'istituto di clinica pediatrica.
Il corso della Scuola ha la durata di anni due.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Puericoltura, fisiologia, igiene, semeiotica infantile;
2. Clinica pediatrica.
Gl'iscritti al corso hanno l'obbligo di internato nella clinica per tutta la durata dell'insegnamento.

3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.

Art. 75. - Questa Scuola è annessa all'istituto di clinica ostetrico-ginecologica.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono quattro.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Fisiologia ostetrico-ginecologica, compresa la eugenica e la puericoltura intrauterina;
2. Patologia ostetrico-ginecologica;
3. Terapia ostetrico-ginecologica, urologia, radiologia ginecologica;
4. Clinica ostetrico-ginecologica.
Nel primo biennio è obbligatoria la frequenza diurna per turno.
Nel secondo biennio gl'iscritti devono fare i turni di internato, anche nel periodo delle vacanze estive, complessivamente non meno di due mesi per anno; al quarto corso avranno mansioni di assistenti volontari.

4. Scuola di perfezionamento in oculistica.

Art. 76. - Questa Scuola è annessa all'istituto di clinica oculistica.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Fisiopatologia dell'apparato visivo;
2. Tecnica diagnostica, ottica, anatomia patologica dell'apparato visivo;
3. Clinica oculistica.
Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica oculistica per tutta la durata dell'insegnamento.

5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.

Art. 77. - Questa Scuola è annessa all'istituto di clinica dermosifilopatica.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.
1. Fisiopatologia della cute; semeiotica delle malattie cutanee e veneree;
2. Clinica delle malattie cutanee e veneree.
Durante lo svolgimento del corso gli iscritti hanno obbligo di internato nella clinica dermosifilopatica.

6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.

Art. 78. - La Scuola è annessa all'istituto di clinica medica.
La durata del corso per conseguire il diploma è di due anni.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Fisiopatologia dell'apparato digerente e del ricambio;
2. Clinica dell'apparato digerente e del ricambio.
Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti al diploma devono fare l'internato nella clinica medica.

7. Scuola di perfezionamento in malattie del lavoro.

Art. 79. - La Scuola è annessa all'istituto di clinica medica.
La durata del corso per conseguire il diploma è di due anni.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Fisiopatologia del lavoro;
2. Medicina legale ed igiene del lavoro.
Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti al diploma devono fare l'internato nella clinica medica.

8. Scuola di perfezionamento in neurologia.

Art. 80. - La Scuola è annessa all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
2. Semeiotica e diagnostica neurologica;
3. Clinica neurologica.
Gl'insegnamenti sono tutti a carattere dimostrativo.
Nel primo anno è obbligatorio l'internato nel laboratorio di patologia generale e di anatomia patologica, negli altri due anni nella clinica delle malattie nervose e mentali.

9. Scuola di perfezionamento in medicina legale.

Art. 81. - Questa Scuola è annessa all'istituto di medicina legale.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. Traumatologia, antropologia criminale, anatomia patologica medico-legale;
2. Infortunistica, medicina legale, patologia del lavoro.
Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta, sosterrà una prova pratica o sul cadavere o sul vivente.

10. Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria.

Art. 82. - Questa Scuola è annessa all'istituto di odontoiatria.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Anatomia fisiologia, semeiotica, denti e bocca;
2. Odontoiatria e prostesi dentaria.
Obbligatorietà di internato di due anni nell'istituto di odontoiatria e di assistenza all'ambulatorio.
Per l'esame di diploma, oltre alla discussione di una dissertazione scritta, i candidati dovranno sostenere una prova clinica pratica.

11. Scuola di perfezionamento in radiologia.

Art. 83. - Questa Scuola è annessa all'istituto di radiologia.
Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. Fisica dei raggi X:
2. Tecnica radiologica;
3. Rontgendiagnostica delle malattie chirurgiche;
4. Rontgendiagnostica delle malattie interne:
5. Semeiotica comparata, fisica e radiologia;
6. Rontgenterapia superficiale e profonda;
7. Radiumterapia.
Gl'iscritti al corso biennale hanno l'obbligo dell'internato nell'istituto radiologico per tutta la durata dell'insegnamento».
Gli articoli dal già 81 al già 88, concernenti l'ordinamento della Scuola di farmacia, sono sostituiti dai seguenti da 84 a 96, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli 89, 90 e 91;

«Art. 84. - La Scuola di farmacia conferisce:
a) la laurea in farmacia;
b) il diploma in farmacia.
Gl'insegnamenti e le esercitazioni che si impartiscono nella Scuola sono i seguenti:
1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed organica (corso per medici);
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica;
5. Istituzioni di matematica;
6. Chimica fisica;
7. Mineralogia;
8. Botanica:
9. Chimica biologica (corso per i medici);
10. Chimica farmaceutica;
11. Chimica bromatologica;
12. Farmacologia;
13. Farmacognosia:
14. Igiene e parassitologia;
15. Tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica;
16. Nozioni di anatomia e fisiologia;
17. Esercizi di botanica in rapporto alle pianti medicinali;
18. Esercizi di chimica analitica qualitativa;
19. Esercizi di chimica analitica quantitativa;
20. Esercizi di farmacognosia;
21. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica;
22. Esercizi di fisica.

Art. 85. - Il corso di chimica farmaceutica e tossicologica ha la durata di un biennio; tutti gli altri corsi sono annuali.

Art. 86. - I corsi di fisica sperimentale, di chimica generale inorganica ed organica, di botanica, di farmacologia, di chimica biologica sono in comune colla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 87. - L'insegnamento della farmacognosia e relativi esercizi viene affidato per incarico all'insegnante di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia.
Gl'insegnamenti di mineralogia, di istituzioni di matematica di nozioni di anatomia e fisiologia, di chimica fisica, di igiene e parassitologia vengono dati per incarico.
L'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi è di regola affidato ad un professore di ruolo.
All'Istituto di chimica farmaceutica appartengono gl'insegnamenti di:
a) chimica farmaceutica;
b) chimica bromatologica;
c) tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica.
La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di chimica farmaceutica. Gl'insegnamenti di chimica bromatologica e di tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica sono affidati per incarico.

Art. 88. - Il piano degli studi proposto dalla Scuola di farmacia per il conseguimento della laurea in farmacia e del diploma in farmacia sono notificati mediante il manifesto annuale.

Art. 89. - Nessun anno di corso è valido se lo studente non avrà preso iscrizione almeno a tre corsi compreso quelli di esercitazioni ed ottenute le relative firme di frequenza.

Art. 90. - Gli esami di profitto si sostengono per singole materie, salvo quanto la Scuola possa stabilire e rendere noto nel manifesto annuale degli studi.
Gli esami di fisica, di chimica e di botanica devono precedere tutti gli altri.

Art. 91. - Tanto per il corso di laurea che per quello di diploma gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi, alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.
Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica è compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.
Nel corso di studi per il diploma in farmacia l'ultimo anno è riservato al compimento della pratica, la quale tuttavia può, in parte, compiersi anche durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.
All'inizio della pratica lo studente deve notificare alla segreteria la farmacia da lui scelta e dopo il compimento dei 12 mesi di pratica deve depositare in segreteria analoga attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale la pratica stessa è stata compiuta.
La Scuola si riserva di indicare nel manifesto annuale degli studi le modalità di controllo della pratica farmaceutica in armonia agli accordi presi coll'ordine ed il sindacato farmacisti.

Art. 92. - La laurea in farmacia si consegue dopo un corso di studi di 4 anni.
Lo studente che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purché prenda inscrizione ad almeno 15 corsi scelti fra quelli elencati all'art. 84 (eccettuato il n. 2) e fra altri corsi della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola, superi i relativi esami e compia la pratica farmaceutica secondo le norme di cui all'art. 91. Lo studente deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi chimica quantitativa e frequentare per 2 anni le esercitazioni di chimica farmaceutica ed ottenere le relative firme di frequenza.
Il secondo anno di esercitazioni di chimica farmaceutica, di cui sopra, può essere sostituito con un anno di esercitazioni di fisica, botanica, farmacologia, chimica fisica, igiene.
Alla fine dei corsi di esercitazioni di chimica analitica qualitativa e quantitativa, di farmacognosia, di botanica, di chimica farmaceutica (primo corso) lo studente deve superare un esame consistente in una prova pratica con relazione scritta ed una discussione orale.
La prova di qualitativa deve precedere quella di quantitativa e questa quella di chimica farmaceutica.

Art. 93. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del 4° anno di studi; esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:
a) prova di analisi chimica qualitativa:
b) prova di analisi chimica quantitativa;
c) preparazione di un prodotto farmaceutico;
d) riconoscimento e saggi di purezza d'un prodotto farmaceutico; di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;
f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie di cui al comma terzo dell'art. 92.
Il tema scelto dovrà essere accettato dal professore della materia, il quale potrà, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.
La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria universitaria almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;
g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati della prova pratica;
h) riconoscimento di medicamenti, droghe, piante medicinali, lettura, critica e valutazione delle ricette. Interrogazione sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Art. 94. - La commissione per gli esami di laurea in farmacia è costituita da 11 (undici) membri fra i quali di regola sette professori ufficiali della Scuola e 4 liberi docenti o cultori di una delle materie del corso; in ogni caso della commissione deve far parte un libero docente.

Art. 95. - I diplomati in farmacia e i laureati in chimica sono ammessi al 4° corso purché abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica.
Per gli altri casi decide il Consiglio della Scuola volta per volta.
I richiedenti in ogni caso devono essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 96. - Il diploma in farmacia si consegue dopo un corso di studio di 4 anni, dei quali l'ultimo è riservato alla pratica farmaceutica.
Lo studente può modificare il piano di studi consigliato sostituendo a non più di due materie altre della Scuola o della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno indicate nel manifesto degli studi. Egli deve però frequentare nei primi tre anni di corso almeno otto materie, superare i relativi esami e seguire gli esercizi di cui ai numeri 17, 18, 20 e 21 dell'art. 84».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 59. - MANCINI.