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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2082

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari. (032U2082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 10-6-1933
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Bari, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i Regi decreti  13
ottobre 1927, n. 2169, 31 ottobre 1929, n. 2481, 30 ottobre 1930,  n.
1858, e 22 ottobre 1931, n. 1422; 
 
  Vedute le nuove proposte di  modifiche  avanzate  dalle,  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Bari, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
 
   Art. 1. - La disposizione di cui  al  n.  1  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «Facolta' di giurisprudenza, con annessa Scuola di  perfezionamento
per laureati». 
 
   Art. 2. - e' aggiunto il seguente comma: 
  «Alla fine di ogni anno accademico i  professori  ufficiali  devono
presentare un resoconto dell'attivita' didattica e scientifica». 
 
   Art. 21. - I. Le denominazioni degl'insegnamenti di «istituzioni e
storia del diritto romano» e di «diritto corporativo e  del  lavoro»,
sono modificate rispettivamente in quelle di «istituzioni di  diritto
romano» e di «diritto sindacale  e  corporativo  e  legislazione  del
lavoro». 
 
  II. Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti,  modificandosi  in
conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti: 
  «3 storia del diritto romano; 
  8 istituzioni di diritto penale; 
  26 diritto agrario». 
 
  III. E' soppresso l'ultimo comma. 
 
   Art. 24. - E' sostituito dal seguente: 
  «La laurea in giurisprudenza si consegue dopo un corso di studi  di
quattro anni. 
  La Facolta'  propone  il  piano  di  studi,  che  viene  comunicato
mediante il manifesto annuale. 
  Gli  studenti  possono  variare   l'ordine   di   studi   proposto,
sostituendo ad una o piu' fra le materie in esso indicate altrettante
materie scelte fra quelle elencate nell'art. 21, a  condizione  pero'
che il numero delle materie non sia inferiore a 18. 
  Gli studenti devono ancora osservare i limiti seguenti: 
  1° L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere  quelli
di diritto civile e commerciale; 
  2° gli esami di istituzioni di  diritto  romano  e  di  storia  del
diritto romano devono precedere quelli di diritto romano e di  storia
di diritto italiano; 
  3° l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di  diritto
marittimo pubblico e privato; 
  4° l'esame di economia politica deve precedere  quello  di  scienza
delle finanze e diritto finanziario. 
  Nessun anno di corso e' valido se gli studenti  non  abbiano  preso
iscrizione ad almeno tre materie». 
 
  Art. 25. - E' sostituito dal seguente: 
  «La laurea in scienze economico-politiche si consegue dopo un corso
di studi di quattro anni. 
  La Facolta'  propone  il  piano  di  studi,  che  viene  comunicato
mediante il manifesto annuale. 
  Gli  studenti  possono  variare  l'ordine  degli   studi   proposto
sostituendo ad una o piu' fra le materie in esso indicate altrettante
materie scelte fra quelle di cui all'art. 21, a condizione pero'  che
il numero non sia inferiore a 18. 
  Gli studenti devono inoltre osservare i limiti seguenti: 
  1° l'esame di economia politica deve precedere quelli  di  economia
commerciale  e  marittima,  di  diritto  sindacale  e  corporativo  e
legislazione  del  lavoro,  di  scienza  delle  finanze   e   diritto
finanziario; 
  2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere  quello
di diritto  commerciale,  e  questo  l'esame  di  diritto  marittimo,
pubblico e privato. 
  Nessun anno di corso e' valido se gli studenti  non  abbiano  preso
iscrizione ad almeno tre materie». 
 
   Art. 30. - E' sostituito dal seguente: 
  «Alla  Facolta'  di  giurisprudenza   e'   annesso   un   Seminario
giuridico-economico, presso il quale si tengono corsi facoltativi  di
esercitazioni e di conferenze sui vari rami delle scienze giuridiche,
economiche, politiche e sociali e su problemi attuali di diritto e di
economia. 
  Il Seminario e' diviso in due  sezioni:  giuridico-economico  e  di
scienze politico-sociali». 
 
  Dopo  l'art.  35  e'  aggiunto  il   seguente,   modificandosi   in
conseguenza la numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti: 
 
  «Art. 36. - Istituto di diritto romano. 
  Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso un istituto  di  diritto
romano, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni
e di conferenze sui vari rami delle scienze romanistiche.  L'istituto
ha come direttore il professore titolare di diritto romano ed ha  per
il  suo  funzionamento  norme  identiche  a  quelle   del   Seminario
giuridico-economico di cui agli articoli 32 e seguenti». 
 
  Art. 44 (gia' 43). - Le  parole  «Tassa  di  diploma  L.  75»  sono
sostituite con le parole «Tassa di diploma L. 200». 
 
   Art. 51 (gia' 50). - I. Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «professori,  chiamati  alla  direzione   degli   istituti,   hanno
l'obbligo d'impartirvi l'insegnamento fondamentale  e  di  coordinare
gl'insegnamenti annessi, svolti per incarico, secondo l'indirizzo  ed
il  programma  didattico   che   giudichino   piu'   conveniente   al
raggiungimento dei fini che ciascun istituto si propone». 
 
  II. Le norme relative all'«istituto di chimica generale» di cui  al
n. 2 sono cosi' sostituite: 
  «2. Istituto di chimica generale. - Appartengono a questo  istituto
gl'insegnamenti di: 
  a) chimica generale inorganica ed organica; 
  b) chimica generale ed inorganica; 
  c) chimica organica. 
  Uno dei tre insegnamenti viene affidato di regola  ad  un  titolare
che e' il direttore dell'istituto, gli altri due vengono affidati per
incarico». 
 
   Art. 52. - (gia' 51). - E' sostituito dal seguente: 
  «Nel manifesto riguardante la  Facolta'  di  medicina  e  chirurgia
verra' annualmente comunicato il piano di  studio  con  l'indicazione
delle ore d'insegnamento settimanali per ciascuna materia». 
 
   Art. 56 (gia' 55). - E' sostituito dal seguente: 
  «Per l'ammissione agli esami delle singole  materie  d'insegnamento
si richiede: 
  a) la frequenza di un intero anno scolastico in: 
  1. Botanica; 
  2. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate; 
  3. Istologia ed embriologia generale; 
  4. Fisica sperimentale; 
  5. Chimica generale inorganica ed organica; 
  6. Chimica biologica; 
  7. Microparassitologia e immunologia; 
  8. Anatomia topografica; 
  9. Farmacologia; 
  10. Patologia speciale medica; 
  11. Patologia speciale chirurgica; 
  12. Clinica delle malattie nervose e mentali; 
  13. Clinica dermosifilopatica; 
  14. Clinica ostetrico-ginecologica; 
  15. Clinica oculistica; 
  16. Clinica pediatrica; 
  17. Igiene e polizia medica; 
  18. Medicina legale; 
  19. Semeiotica medica; 
  20. Ortopedia; 
  21. Odontoiatria e prostesi dentale; 
  22. Radiologia; 
  23. Clinica otorinolaringoiatrica; 
  b) la frequenza di due interi anni scolastici in: 
  1. Anatomia sistematica; 
  2. Fisiologia; 
  3. Anatomia patologica; 
  4. Patologia generale; 
  c) la frequenza di tre interi anni scolastici in: 
  1. Clinica medica generale; 
  2. Clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni». 
 
   Art. 60 (gia' 59). - E' sostituito dal seguente: 
  «Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di  medicina  e
chirurgia sono le seguenti: 
  1. Scuola di perfezionamento in chirurgia; 
  2. Scuola di perfezionamento in pediatria; 
  3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia; 
  4. Scuola di perfezionamento in oculistica; 
  5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia; 
  6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente  e
del ricambio; 
  7. Scuola di perfezionamento in malattie del lavoro; 
  8. Scuola di perfezionamento in neurologia; 
  9. Scuola di perfezionamento in medicina legale; 
  10. Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria; 
  11. Scuola di perfezionamento in radiologia medica». 
 
   Art. 63 (gia' 62). - I. Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gl'iscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare le tasse
d'iscrizione e le sopratasse di  esami  nella  misura  che  la  legge
stabilisce per la Facolta' di medicina e chirurgia». 
  II. In fine dell'articolo e' aggiunto il comma seguente: 
  «Gl'iscritti devono inoltre pagare la tassa di diploma di  L.  200,
che e' devoluta all'erario». 
 
   Art. 68 (gia' 67). - Nel quinto comma le parole del primo  periodo
«da discutersi coi componenti la commissione» sono sostituite con  le
parole «su tema proposto dal direttore  di  ogni  singola  Scuola  ed
eseguito  nell'istituto  stesso.  La  dissertazione  sara'   discussa
davanti ai componenti la commissione». 
 
   Art. 69 (gia' 70). - Alla  fine  dell'articolo  sono  aggiunte  le
parole: «e previo esame delle materie del primo anno». 
 
   Art. 72 (gia' 71). - E' aggiunto il seguente comma: 
  «Gli aiuti e gli  assistenti  beneficiati  dovranno  sostenere  gli
esami di profitto corrispondenti agli  anni  per  i  quali  ottengono
abbreviazione». 
  Il paragrafo 2, concernente le «norme particolari per le Scuole  di
perfezionamento» (articoli gia' 72 al gia'  80),  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  «1. Scuola di perfezionamento in chirurgia. 
 
   Art. 73. 
  - Questa Scuola e' annessa all'istituto di clinica chirurgica. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono cinque. 
  Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
  1. Patologia chirurgica; 
  2. Semeiotica clinica; 
  3.   Semeiotica   speciale   (radiologia,   urologia,    istologia,
sierologia); 
  4. Anatomia chirurgica e tecnica delle operazioni; 
  5. Clinica chirurgica. 
  Gl'iscritti al corso di perfezionamento hanno gli  stessi  obblighi
degli assistenti volontari. 
 
  2. - Scuola di perfezionamento in pediatria. 
 
   Art. 74. 
  - La Scuola e' annessa all'istituto di clinica pediatrica. 
  Il corso della Scuola ha la durata di anni due. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
  1. Puericoltura, fisiologia, igiene, semeiotica infantile; 
  2. Clinica pediatrica. 
  Gl'iscritti al corso hanno l'obbligo di internato nella clinica per
tutta la durata dell'insegnamento. 
 
  3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia. 
 
   Art. 75. -  Questa  Scuola  e'  annessa  all'istituto  di  clinica
ostetrico-ginecologica. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono quattro. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
  1. Fisiologia ostetrico-ginecologica, compresa  la  eugenica  e  la
puericoltura intrauterina; 
  2. Patologia ostetrico-ginecologica; 
  3.    Terapia    ostetrico-ginecologica,    urologia,    radiologia
ginecologica; 
  4. Clinica ostetrico-ginecologica. 
  Nel primo biennio e' obbligatoria la frequenza diurna per turno. 
  Nel secondo biennio gl'iscritti devono fare i turni  di  internato,
anche nel periodo delle vacanze estive, complessivamente non meno  di
due mesi per anno; al quarto corso  avranno  mansioni  di  assistenti
volontari. 
 
  4. Scuola di perfezionamento in oculistica. 
 
   Art. 76. -  Questa  Scuola  e'  annessa  all'istituto  di  clinica
oculistica. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
  1. Fisiopatologia dell'apparato visivo; 
  2. Tecnica diagnostica, ottica, anatomia  patologica  dell'apparato
visivo; 
  3. Clinica oculistica. 
  Gli iscritti al corso hanno  l'obbligo  dell'internato  in  clinica
oculistica per tutta la durata dell'insegnamento. 
 
  5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia. 
 
   Art. 77. -  Questa  Scuola  e'  annessa  all'istituto  di  clinica
dermosifilopatica. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due. 
  1. Fisiopatologia della cute; semeiotica delle malattie  cutanee  e
veneree; 
  2. Clinica delle malattie cutanee e veneree. 
  Durante lo svolgimento del corso  gli  iscritti  hanno  obbligo  di
internato nella clinica dermosifilopatica. 
 
  6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente  e
del ricambio. 
 
   Art. 78. - La Scuola e' annessa all'istituto di clinica medica. 
  La durata del corso per conseguire il diploma e' di due anni. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
  1. Fisiopatologia dell'apparato digerente e del ricambio; 
  2. Clinica dell'apparato digerente e del ricambio. 
  Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti  al  diploma  devono
fare l'internato nella clinica medica. 
 
  7. Scuola di perfezionamento in malattie del lavoro. 
 
   Art. 79. - La Scuola e' annessa all'istituto di clinica medica. 
  La durata del corso per conseguire il diploma e' di due anni. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
  1. Fisiopatologia del lavoro; 
  2. Medicina legale ed igiene del lavoro. 
  Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti  al  diploma  devono
fare l'internato nella clinica medica. 
 
  8. Scuola di perfezionamento in neurologia. 
 
   Art. 80. - La Scuola e'  annessa  all'istituto  di  clinica  delle
malattie nervose e mentali. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
  1. Anatomia e fisiologia del sistema nervoso; 
  2. Semeiotica e diagnostica neurologica; 
  3. Clinica neurologica. 
  Gl'insegnamenti sono tutti a carattere dimostrativo. 
  Nel primo anno  e'  obbligatorio  l'internato  nel  laboratorio  di
patologia generale e di anatomia patologica,  negli  altri  due  anni
nella clinica delle malattie nervose e mentali. 
 
  9. Scuola di perfezionamento in medicina legale. 
 
   Art. 81. - Questa  Scuola  e'  annessa  all'istituto  di  medicina
legale. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
  1.  Traumatologia,  antropologia  criminale,  anatomia   patologica
medico-legale; 
  2. Infortunistica, medicina legale, patologia del lavoro. 
  Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla  discussione  della
dissertazione scritta, sosterra' una prova pratica o sul  cadavere  o
sul vivente. 
 
  10. Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria. 
 
   Art. 82. - Questa Scuola e' annessa all'istituto di odontoiatria. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
  1. Anatomia fisiologia, semeiotica, denti e bocca; 
  2. Odontoiatria e prostesi dentaria. 
  Obbligatorieta'  di  internato  di  due   anni   nell'istituto   di
odontoiatria e di assistenza all'ambulatorio. 
  Per l'esame di diploma, oltre alla discussione di una dissertazione
scritta, i candidati dovranno sostenere una prova clinica pratica. 
 
  11. Scuola di perfezionamento in radiologia. 
 
   Art. 83. - Questa Scuola e' annessa all'istituto di radiologia. 
  Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due. 
  Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
  1. Fisica dei raggi X: 
  2. Tecnica radiologica; 
  3. Rontgendiagnostica delle malattie chirurgiche; 
  4. Rontgendiagnostica delle malattie interne: 
  5. Semeiotica comparata, fisica e radiologia; 
  6. Rontgenterapia superficiale e profonda; 
  7. Radiumterapia. 
  Gl'iscritti  al  corso  biennale  hanno  l'obbligo   dell'internato
nell'istituto radiologico per tutta la durata dell'insegnamento». 
  Gli articoli dal gia' 81  al  gia'  88,  concernenti  l'ordinamento
della Scuola di farmacia, sono sostituiti dai seguenti da  84  a  96,
intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli  articoli
89, 90 e 91; 
 
  «Art. 84. - La Scuola di farmacia conferisce: 
  a) la laurea in farmacia; 
  b) il diploma in farmacia. 
  Gl'insegnamenti e le esercitazioni che si impartiscono nella Scuola
sono i seguenti: 
  1. Fisica sperimentale; 
  2. Chimica generale inorganica ed organica (corso per medici); 
  3. Chimica generale ed inorganica; 
  4. Chimica organica; 
  5. Istituzioni di matematica; 
  6. Chimica fisica; 
  7. Mineralogia; 
  8. Botanica: 
  9. Chimica biologica (corso per i medici); 
  10. Chimica farmaceutica; 
  11. Chimica bromatologica; 
  12. Farmacologia; 
  13. Farmacognosia: 
  14. Igiene e parassitologia; 
  15. Tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica; 
  16. Nozioni di anatomia e fisiologia; 
  17. Esercizi di botanica in rapporto alle pianti medicinali; 
  18. Esercizi di chimica analitica qualitativa; 
  19. Esercizi di chimica analitica quantitativa; 
  20. Esercizi di farmacognosia; 
  21. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica; 
  22. Esercizi di fisica. 
 
   Art. 85. - Il corso di chimica farmaceutica e tossicologica ha  la
durata di un biennio; tutti gli altri corsi sono annuali. 
 
   Art. 86. - I corsi di fisica  sperimentale,  di  chimica  generale
inorganica ed organica, di  botanica,  di  farmacologia,  di  chimica
biologica sono in comune colla Facolta' di medicina e chirurgia. 
 
   Art. 87. - L'insegnamento della farmacognosia e relativi  esercizi
viene affidato per  incarico  all'insegnante  di  farmacologia  della
Facolta' di medicina e chirurgia. 
  Gl'insegnamenti di mineralogia, di  istituzioni  di  matematica  di
nozioni di anatomia e fisiologia, di  chimica  fisica,  di  igiene  e
parassitologia vengono dati per incarico. 
  L'insegnamento della chimica farmaceutica  e  tossicologica  con  i
relativi esercizi e' di regola affidato ad un professore di ruolo. 
All'Istituto di chimica farmaceutica appartengono gl'insegnamenti di: 
  a) chimica farmaceutica; 
  b) chimica bromatologica; 
  c) tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica. 
  La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di chimica
farmaceutica. Gl'insegnamenti di chimica bromatologica e  di  tecnica
farmaceutica e legislazione farmaceutica sono affidati per incarico. 
 
   Art. 88. - Il piano degli studi proposto dalla Scuola di  farmacia
per il conseguimento della  laurea  in  farmacia  e  del  diploma  in
farmacia sono notificati mediante il manifesto annuale. 
 
   Art. 89. - Nessun anno di corso e' valido se lo studente non avra'
preso iscrizione almeno a tre corsi compreso quelli di  esercitazioni
ed ottenute le relative firme di frequenza. 
 
   Art. 90. -  Gli  esami  di  profitto  si  sostengono  per  singole
materie, salvo quanto la Scuola possa stabilire e  rendere  noto  nel
manifesto annuale degli studi. 
  Gli esami di fisica, di chimica  e  di  botanica  devono  precedere
tutti gli altri. 
 
   Art. 91. - Tanto per il corso di laurea che per quello di  diploma
gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi,
alla pratica  farmaceutica  presso  una  farmacia  autorizzata  dalla
Scuola. 
  Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica e' compiuta
durante   l'ultimo   biennio,   contemporaneamente   alla   frequenza
degl'insegnamenti. 
  Nel corso di studi per il diploma  in  farmacia  l'ultimo  anno  e'
riservato al compimento della pratica, la  quale  tuttavia  puo',  in
parte,  compiersi  anche  durante  il   penultimo   anno   di   corso
contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti. 
  All'inizio  della  pratica  lo  studente   deve   notificare   alla
segreteria la farmacia da lui scelta e dopo il compimento dei 12 mesi
di  pratica  deve  depositare  in  segreteria  analoga   attestazione
rilasciata dal direttore della farmacia presso la  quale  la  pratica
stessa e' stata compiuta. 
  La Scuola si riserva di indicare nel manifesto annuale degli  studi
le modalita' di controllo della pratica farmaceutica in armonia  agli
accordi presi coll'ordine ed il sindacato farmacisti. 
 
   Art. 92. - La laurea in farmacia si  consegue  dopo  un  corso  di
studi di 4 anni. 
  Lo studente che non segua  il  piano  di  studi  consigliato  dalla
Scuola e' libero di sostituire altre materie  a  quelle  consigliate,
purche' prenda inscrizione ad  almeno  15  corsi  scelti  fra  quelli
elencati all'art. 84 (eccettuato il n. 2) e  fra  altri  corsi  della
Facolta' di medicina e chirurgia che saranno annualmente indicati nel
manifesto della Scuola, superi i relativi esami e compia  la  pratica
farmaceutica secondo le norme di cui all'art. 91.  Lo  studente  deve
inoltre seguire per un anno un corso  di  esercitazioni  pratiche  di
fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno  di  analisi  chimica
quantitativa e frequentare per 2 anni  le  esercitazioni  di  chimica
farmaceutica ed ottenere le relative firme di frequenza. 
  Il secondo anno di esercitazioni di chimica  farmaceutica,  di  cui
sopra, puo' essere sostituito con un anno di esercitazioni di fisica,
botanica, farmacologia, chimica fisica, igiene. 
  Alla  fine  dei  corsi  di  esercitazioni  di   chimica   analitica
qualitativa e quantitativa, di farmacognosia, di botanica, di chimica
farmaceutica  (primo  corso)  lo  studente  deve  superare  un  esame
consistente in  una  prova  pratica  con  relazione  scritta  ed  una
discussione orale. 
  La prova di qualitativa deve precedere  quella  di  quantitativa  e
questa quella di chimica farmaceutica. 
 
   Art. 93. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del
4° anno di studi; esso consiste  nelle  seguenti  prove  pratiche  ed
orali: 
  a) prova di analisi chimica qualitativa: 
  b) prova di analisi chimica quantitativa; 
  c) preparazione di un prodotto farmaceutico; 
  d) riconoscimento e saggi di purezza d'un prodotto farmaceutico; di
queste prove  il  candidato  deve  rendere  conto  in  una  relazione
scritta; 
  f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale sopra
un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie di
cui al comma terzo dell'art. 92. 
  Il  tema  scelto  dovra'  essere  accettato  dal  professore  della
materia, il quale potra', quando lo ritenga  necessario,  assicurarsi
con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini
fondamentali per lo svolgimento del tema stesso. 
  La  dissertazione  dovra'  essere   depositata   nella   segreteria
universitaria  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio  dell'esame  di
laurea; 
  g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati
della prova pratica; 
  h)  riconoscimento  di  medicamenti,  droghe,  piante   medicinali,
lettura, critica e valutazione delle  ricette.  Interrogazione  sulla
legislazione sanitaria farmaceutica. 
 
   Art. 94. - La commissione per gli esami di laurea in  farmacia  e'
costituita da  11  (undici)  membri  fra  i  quali  di  regola  sette
professori ufficiali della Scuola e 4 liberi docenti o cultori di una
delle materie del corso; in ogni  caso  della  commissione  deve  far
parte un libero docente. 
 
   Art. 95. - I diplomati in farmacia e i laureati  in  chimica  sono
ammessi al 4° corso purche' abbiano frequentato per un anno il  corso
biennale di chimica farmaceutica. 
  Per gli altri casi decide  il  Consiglio  della  Scuola  volta  per
volta. 
  I richiedenti in ogni caso devono essere in possesso del diploma di
maturita' classica o scientifica conseguito tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso. 
 
   Art. 96. - Il diploma in farmacia si consegue  dopo  un  corso  di
studio di 4 anni,  dei  quali  l'ultimo  e'  riservato  alla  pratica
farmaceutica. 
  Lo  studente  puo'  modificare  il  piano  di   studi   consigliato
sostituendo a non piu' di due materie  altre  della  Scuola  o  della
Facolta' di medicina e chirurgia che saranno indicate  nel  manifesto
degli studi. Egli deve pero' frequentare nei primi tre anni di  corso
almeno otto materie, superare i relativi esami e seguire gli esercizi
di cui ai numeri 17, 18, 20 e 21 dell'art. 84». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1933 - Anno XI 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 59. - MANCINI.