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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2079

Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia. (032U2079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-5-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, 30 ottobre 1930, n. 1931, e 22 ottobre 1931, n. 1463;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli da 121 a 126. In conseguenza della soppressione dei detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1



- Nell'elenco delle Facoltà e delle Scuole dell'Università è soppressa la «Scuola di perfezionamento nelle scienze biologiche (annessa alla Facoltà di scienze)», di cui al n. 8, ed in conseguenza è modificata la numerazione della Scuola successiva.
Art. 2. - Nel secondo comma sono soppresse le parole «e il diploma di perfezionamento nelle scienze biologiche».

Art. 35. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze politiche:

I. La denominazione dell'insegnamento di «diritto corporativo», di cui al n. 13, è modificata in quella di «diritto sindacale e corporativo». La denominazione stessa s'intende modificata tutte le volte che essa ricorre nelle varie disposizioni dello statuto.

II. È aggiunte, col n. 17, l'insegnamento di «economia corporativa».

Art. 65. - È aggiunto il seguente comma:

«Il gruppo dei due esami di anatomia e fisiologia comparate e di zoologia è considerato come esame unico».

Art. 67.- Il secondo comma è integrato con le seguenti parole:
«... ed in particolare due almeno delle tesi orali dovranno riguardare una disciplina biologica se la dissertazione scritta è di argomento clinico, mentre dovranno riguardare questioni di carattere clinico se la dissertazione scritta è di argomento biologico».

Art. 73. - Nel primo comma le parole «Il Consiglio della Scuola può su proposta del direttore» sono sostituite con le parole «La Facoltà, udito il Consiglio della Scuola, può».

Art. 80. - I. Il primo comma è completato con le seguenti parole «oltre alla tassa di diploma di L. 200».

II. Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

«L'importo netto delle sopratasse di profitto e di diploma viene suddiviso fra i vari professori che fanno parte delle Commissioni di esami, nella seguente maniera: si suddivide la suddetta somma per il numero totale degli esami sostenuti e si ottiene un'aliquota, che, moltiplicata per il numero totale degli esami, ai quali ha presenziato in qualità di Commissario ogni singolo professore, dà l'emolumento dovuto ad ognuno di essi».

Art. 85. - È soppresso il primo comma.

Art. 87. - La parte relativa all'internato è così modificata:

I. Per il primo anno «Internato nella clinica medica e in uno degl'Istituti di fisiologia e patologia generale».

II. Per il secondo anno «Internato nella clinica medica e nell'Istituto di anatomia patologica».

Art. 96. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Durante i tre anni è obbligatorio l'internato nella clinica oculistica con servizio di assistente volontario, nel primo anno anche l'internato nell'Istituto di patologia generale o in quello di anatomia patologica».

Art. 107. - II secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti i corsi della specialità e di assistere alle esercitazioni sia di diagnostica che di terapia.

È obbligatoria inoltre la frequenza in un Istituto di fisica e di anatomia umana nel primo anno e in quello di anatomia patologica e nelle cliniche medica e chirurgica nel secondo».

Art. 108. - È sostituito dal seguente:

«Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti:

1. Fisica delle radiazioni;

2. Tecnica radiologica;

3. Anatomia radiologica;

4. Radiodiagnostica generale;

5. Roentgen terapia;

6. Radium terapia;

7. Terapia fisica in genere;

8. Elettrologia»

Art. 109. - È soppresso il primo comma.

Dopo l'art. 110 è aggiunta la «Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria» con il relativo programma:

«Art. 111. - La durata del corso per il conseguimento del diploma in odontoiatria e protesi dentaria è fissata in due anni: un primo anno di propedeutica fondamentale odontologica e delle varie specialità in cui si divide l'odontologia ed un secondo anno di esercitazioni pratiche cliniche e terapeutiche, durante il quale è obbligatorio l'internato nell'istituto di odontoiatria».

«Art. 112. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria sono le seguenti:

patologia dentale e paradentale;

malattie della bocca;

semejotica e terapia conservativa dentaria;

profilassi ed igiene della bocca;

clinica medica generale in rapporto alle malattie dell'apparato dentario;

terapia delle paradenziopatie;

chirurgia dentaria e delle zone paradentarie. Traumatologia dentaria e mascellare;

ortodonzia;

protesi e odontotecnica;

roentgengratia dentaria e mascellare. Roentgenterapia;

istologia, istopatologia dentaria e tecnica microscopica.

Questi insegnamenti verranno integrati da lezioni di anatomia, fisiologia, biologia dell'apparato dentario e dei singoli elementi che lo costituiscono e da esercitazioni pratiche».

«Art. 113. - Gli esami di profitto da sostenersi alla fine del primo anno di studio della specialità vengono dati per gruppi.
Appartengono al primo gruppo gli esami di: patologia dentale e paradentale, di malattie della bocca e di istologia ed istopatologia dentaria e tecnica microscopica. Appartengono al secondo gruppo gli esami di: semejotica e terapia conservativa dentaria, di roentgengrafia dentaria e mascellare e roentgenterapia e di profilassi ed igiene della bocca, di clinica medica generale in rapporto alle malattie dell'apparato dentario. Appartengono al terzo gruppo gli esami di: terapia delle paradenziopatie, di chirurgia dentaria e delle zone paradentarie e di traumatologia dentaria e mascellare.

Appartengono al quarto gruppo gli esami di: ortodonzia, protesi ed odontotecnica».

«Art. 114. - Il secondo anno di studi deve essere compiuto con l'internato nell'Istituto di odontoiatria e con esercitazioni pratiche sulle materie d'insegnamento del primo anno.

Gli esami del secondo anno vengono eseguiti per gruppo e saranno costituiti da prove pratiche sulle materie d'insegnamento.

L'esame di diploma si svolge secondo le norme generali vigenti».

Art. 115 (già 111). - Nell'ultimo comma sono soppresse le parole «il diploma di perfezionamento in scienze biologiche».

Art. 116 (già 112). - sostituito dal seguente:

«La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti insegnamenti:

1. Algebra superiore;

2. Analisi algebrica;

3. Analisi infinitesimale;

4. Analisi superiore;

5. Anatomia e fisiologia comparate;

6. Anatomia umana (elementi);

7. Antropologia;

8. Applicazioni di geometria descrittiva;

9. Botanica;

10. Calcolo delle probabilità;

11. Chimica degli aggressivi e degli esplosivi;

12. Chimica delle materie coloranti;

13. Chimica fisica;

14. Chimica generale e inorganica;

15. Chimica industriale;

16. Chimica organica;

17. Disegno di ornato ed architettura;

18. Fisica matematica;

19. Fisica sperimentale;

20. Fisica superiore;

21. Fisica teorica;

22. Fisica terrestre;

23. Fisiologia vegetate;

24. Geodesia;

25. Geografia coloniale;

26. Geografia tisica e morfologica;

27. Geologia;

28. Geometria analitica;

29. Geometria descrittiva;

30. Geometria differenziale;

31. Geometria proiettiva;

32. Geometria superiore;

33. Idrobiologia;

34. Matematica complementare;

35. Matematica per chimici e naturalisti;

36. Meccanica razionale;

37. Meccanica superiore;

38. Mineralogia;

39. Paleontologia e geologia storica;

40. Petrogratia;

41. Zoologia».

Art. 118 (già 114). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per ciascun corso di laurea, può sostituire ad una o più materie indicate nel piano stesso altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno tredici materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 1 a 4, 10, 14, 18 a 20, 24, 28 a 32, 36 a 38;

per la laurea in fisica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 1 a 4, 14, 18 a 22, 27 a 32, 36 a 38, frequenti le esercitazioni nel laboratorio di chimica per un anno e compia l'internato per due anni nel laboratorio di fisica. Alle esercitazioni nel laboratorio di chimica e all'internato in quello di fisica lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 1 a 4, 14, 16, 18 a 22, 28 a 32, 34, 36 a 38, e frequenti per un anno il laboratorio di chimica (esperienze scolastiche) e per due anni il laboratorio di fisica (esperienze scolastiche, esercitazioni di misura). Alla frequenza di questi laboratori lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in chimica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 2, 3, 11 a 16, 19, 27, 28, 35, 36, 38, chimica farmaceutica e chimica bromatologica e chimica analitica della Scuola di farmacia e chimica fisiologica della Facoltà di medicina e compia per due anni l'internato nel laboratorio di chimica e per tre semestri l'internato in quello di fisica. A detti internati lo studente non sarà ammesso se non avrà superato gli esami di chimica generale, chimica organica e fisica sperimentale;

per la laurea in scienze naturali prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116, ai numeri 5 a 7, 9, 14, 16, 22, 23, 25 a 27, 33, 35, 38 a 41, la geografia generale della Facoltà di lettere, la fisiologia e la istologia della Facoltà di medicina, e compia per due anni l'internato nel laboratorio scelto per la tesi di laurea, e per un anno ciascuno l'internato in due laboratori biologici e in due laboratori non biologici.

Lo studente, però, non potrà modificare il piano di studi da lui prescelto e risultante dal suo libretto di iscrizione ai corsi, e, qualora sia riprovato in una o più materie indicate in detto piano, non è autorizzato a sostituirle»:

Art. 121 (già 117). - Nell'ultimo comma le parole «dai singoli insegnamenti» sono sostituite con le parole «dai singoli insegnanti».

Dopo l'art. 124 (già 120) sono soppressi il «Capo VII» e il relativo titolo «Scuola di perfezionamento in scienze biologiche».

Per la soppressione del detto capo è modificato in VII quello successivo.

Art. 127 (già 129). - Nel primo comma le parole «in almeno 12 materie» sono sostituite con le parole «in almeno 13 materie».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 112. - Mancini.