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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2079

Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia. (032U2079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-5-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Pavia,  approvato  con
il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con Regi decreti
13 ottobre 1927, n. 2229, 30 ottobre 1930,  n.  1931,  e  22  ottobre
1931, n. 1463; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Pavia, approvato e modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli da 121 a 126. 
 
  In conseguenza  della  soppressione  dei  detti  articoli  e  delle
aggiunte che saranno disposte  e'  modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
   Art. 1. 
 
  - Nell'elenco delle Facolta' e  delle  Scuole  dell'Universita'  e'
soppressa la «Scuola  di  perfezionamento  nelle  scienze  biologiche
(annessa  alla  Facolta'  di  scienze)»,  di  cui  al  n.  8,  ed  in
conseguenza e' modificata la numerazione della Scuola successiva. 
   Art. 2. - Nel secondo comma sono soppresse le parole «e il diploma
di perfezionamento nelle scienze biologiche». 
 
   Art. 35. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facolta' di scienze
politiche: 
 
  I. La denominazione dell'insegnamento di «diritto corporativo»,  di
cui al n. 13,  e'  modificata  in  quella  di  «diritto  sindacale  e
corporativo». La denominazione stessa s'intende modificata  tutte  le
volte che essa ricorre nelle varie disposizioni dello statuto. 
 
  II.  E'  aggiunte,  col  n.   17,   l'insegnamento   di   «economia
corporativa». 
 
   Art. 65. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Il gruppo dei due esami di anatomia e fisiologia  comparate  e  di
zoologia e' considerato come esame unico». 
 
   Art. 67.- Il secondo comma e' integrato con  le  seguenti  parole:
«...  ed  in  particolare  due  almeno  delle  tesi  orali   dovranno
riguardare una disciplina biologica se la dissertazione scritta e' di
argomento clinico, mentre dovranno riguardare questioni di  carattere
clinico se la dissertazione scritta e' di argomento biologico». 
 
   Art. 73. - Nel primo comma le parole «Il  Consiglio  della  Scuola
puo' su proposta del direttore» sono sostituite  con  le  parole  «La
Facolta', udito il Consiglio della Scuola, puo'». 
 
   Art. 80. - I. Il primo comma e' completato con le seguenti  parole
«oltre alla tassa di diploma di L. 200». 
 
  II. Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
 
  «L'importo netto delle sopratasse di profitto e  di  diploma  viene
suddiviso fra i vari professori che fanno parte delle Commissioni  di
esami, nella seguente maniera: si suddivide la suddetta somma per  il
numero totale degli esami sostenuti e si  ottiene  un'aliquota,  che,
moltiplicata  per  il  numero  totale  degli  esami,  ai   quali   ha
presenziato in qualita' di Commissario ogni singolo  professore,  da'
l'emolumento dovuto ad ognuno di essi». 
 
   Art. 85. - E' soppresso il primo comma. 
 
   Art. 87. - La parte relativa all'internato e' cosi' modificata: 
 
  I. Per il primo anno «Internato  nella  clinica  medica  e  in  uno
degl'Istituti di fisiologia e patologia generale». 
 
  II.  Per  il  secondo  anno  «Internato  nella  clinica  medica   e
nell'Istituto di anatomia patologica». 
 
   Art. 96. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Durante i tre  anni  e'  obbligatorio  l'internato  nella  clinica
oculistica con servizio di  assistente  volontario,  nel  primo  anno
anche l'internato nell'Istituto di patologia generale o in quello  di
anatomia patologica». 
 
   Art. 107. - II secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti  i  corsi  della
specialita' e di assistere alle esercitazioni sia di diagnostica  che
di terapia. 
 
  E' obbligatoria inoltre la frequenza in un Istituto di fisica e  di
anatomia umana nel primo anno e in quello di  anatomia  patologica  e
nelle cliniche medica e chirurgica nel secondo». 
 
   Art. 108. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le materie  obbligatorie  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specialista in radiologia medica e terapia fisica sono le seguenti: 
 
  1. Fisica delle radiazioni; 
 
  2. Tecnica radiologica; 
 
  3. Anatomia radiologica; 
 
  4. Radiodiagnostica generale; 
 
  5. Roentgen terapia; 
 
  6. Radium terapia; 
 
  7. Terapia fisica in genere; 
 
  8. Elettrologia» 
 
   Art. 109. - E' soppresso il primo comma. 
 
  Dopo l'art. 110  e'  aggiunta  la  «Scuola  di  perfezionamento  in
odontoiatria e protesi dentaria» con il relativo programma: 
 
  «Art. 111. - La durata del corso per il conseguimento  del  diploma
in odontoiatria e protesi dentaria e' fissata in due anni:  un  primo
anno  di  propedeutica  fondamentale  odontologica  e   delle   varie
specialita' in cui si divide l'odontologia  ed  un  secondo  anno  di
esercitazioni pratiche cliniche e terapeutiche, durante il  quale  e'
obbligatorio l'internato nell'istituto di odontoiatria». 
 
  «Art. 112. - Le  materie  obbligatorie  per  il  conseguimento  del
diploma di specialista in odontoiatria e  protesi  dentaria  sono  le
seguenti: 
 
  patologia dentale e paradentale; 
 
  malattie della bocca; 
 
  semejotica e terapia conservativa dentaria; 
 
  profilassi ed igiene della bocca; 
 
  clinica medica generale in  rapporto  alle  malattie  dell'apparato
dentario; 
 
  terapia delle paradenziopatie; 
 
  chirurgia  dentaria  e  delle  zone   paradentarie.   Traumatologia
dentaria e mascellare; 
 
  ortodonzia; 
 
  protesi e odontotecnica; 
 
  roentgengratia dentaria e mascellare. Roentgenterapia; 
 
  istologia, istopatologia dentaria e tecnica microscopica. 
 
  Questi insegnamenti verranno  integrati  da  lezioni  di  anatomia,
fisiologia, biologia dell'apparato dentario e  dei  singoli  elementi
che lo costituiscono e da esercitazioni pratiche». 
 
  «Art. 113. - Gli esami di profitto  da  sostenersi  alla  fine  del
primo anno di studio  della  specialita'  vengono  dati  per  gruppi.
Appartengono al primo  gruppo  gli  esami  di:  patologia  dentale  e
paradentale, di malattie della bocca e di istologia ed  istopatologia
dentaria e tecnica microscopica. Appartengono al secondo  gruppo  gli
esami  di:   semejotica   e   terapia   conservativa   dentaria,   di
roentgengrafia  dentaria  e  mascellare  e   roentgenterapia   e   di
profilassi ed igiene della  bocca,  di  clinica  medica  generale  in
rapporto alle malattie dell'apparato dentario. Appartengono al  terzo
gruppo gli esami di:  terapia  delle  paradenziopatie,  di  chirurgia
dentaria e delle zone paradentarie  e  di  traumatologia  dentaria  e
mascellare. 
 
  Appartengono al quarto gruppo gli esami di: ortodonzia, protesi  ed
odontotecnica». 
 
  «Art. 114. - Il secondo anno di  studi  deve  essere  compiuto  con
l'internato  nell'Istituto  di  odontoiatria  e   con   esercitazioni
pratiche sulle materie d'insegnamento del primo anno. 
 
  Gli esami del secondo anno vengono eseguiti per  gruppo  e  saranno
costituiti da prove pratiche sulle materie d'insegnamento. 
 
  L'esame di diploma si svolge secondo le norme generali vigenti». 
 
   Art. 115 (gia' 111). - Nell'ultimo comma sono soppresse le  parole
«il diploma di perfezionamento in scienze biologiche». 
 
   Art. 116 (gia' 112). - sostituito dal seguente: 
 
  «La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i
seguenti insegnamenti: 
 
  1. Algebra superiore; 
 
  2. Analisi algebrica; 
 
  3. Analisi infinitesimale; 
 
  4. Analisi superiore; 
 
  5. Anatomia e fisiologia comparate; 
 
  6. Anatomia umana (elementi); 
 
  7. Antropologia; 
 
  8. Applicazioni di geometria descrittiva; 
 
  9. Botanica; 
 
  10. Calcolo delle probabilita'; 
 
  11. Chimica degli aggressivi e degli esplosivi; 
 
  12. Chimica delle materie coloranti; 
 
  13. Chimica fisica; 
 
  14. Chimica generale e inorganica; 
 
  15. Chimica industriale; 
 
  16. Chimica organica; 
 
  17. Disegno di ornato ed architettura; 
 
  18. Fisica matematica; 
 
  19. Fisica sperimentale; 
 
  20. Fisica superiore; 
 
  21. Fisica teorica; 
 
  22. Fisica terrestre; 
 
  23. Fisiologia vegetate; 
 
  24. Geodesia; 
 
  25. Geografia coloniale; 
 
  26. Geografia tisica e morfologica; 
 
  27. Geologia; 
 
  28. Geometria analitica; 
 
  29. Geometria descrittiva; 
 
  30. Geometria differenziale; 
 
  31. Geometria proiettiva; 
 
  32. Geometria superiore; 
 
  33. Idrobiologia; 
 
  34. Matematica complementare; 
 
  35. Matematica per chimici e naturalisti; 
 
  36. Meccanica razionale; 
 
  37. Meccanica superiore; 
 
  38. Mineralogia; 
 
  39. Paleontologia e geologia storica; 
 
  40. Petrogratia; 
 
  41. Zoologia». 
 
   Art. 118 (gia' 114). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente, che non segua  il  piano  di  studio  proposto  dalla
Facolta' per ciascun corso di laurea, puo' sostituire ad una  o  piu'
materie indicate nel piano stesso  altre  materie,  purche'  soddisfi
alle seguenti condizioni: 
 
  per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in
almeno tredici materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri  1
a 4, 10, 14, 18 a 20, 24, 28 a 32, 36 a 38; 
 
  per la laurea in fisica prenda iscrizione e  superi  gli  esami  in
almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri 1 a  4,
14, 18 a 22, 27 a  32,  36  a  38,  frequenti  le  esercitazioni  nel
laboratorio di chimica per un anno e compia l'internato per due  anni
nel laboratorio di fisica.  Alle  esercitazioni  nel  laboratorio  di
chimica e all'internato in quello di fisica  lo  studente  non  sara'
ammesso se non avra' prima superato l'esame di chimica generale e  di
fisica sperimentale; 
 
  per la laurea in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli
esami in almeno 11 materie  fra  quelle  elencate  nell'art.  116  ai
numeri 1 a 4, 14, 16, 18 a 22, 28 a 32, 34, 36 a 38, e frequenti  per
un anno il laboratorio di chimica (esperienze scolastiche) e per  due
anni il laboratorio di fisica (esperienze scolastiche,  esercitazioni
di misura). Alla frequenza di questi laboratori lo studente non sara'
ammesso se non avra' prima superato l'esame di chimica generale e  di
fisica sperimentale; 
 
  per la laurea in chimica prenda iscrizione e superi  gli  esami  in
almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 116 ai numeri  2,  3,
11 a 16, 19, 27, 28, 35,  36,  38,  chimica  farmaceutica  e  chimica
bromatologica e chimica analitica della Scuola di farmacia e  chimica
fisiologica  della  Facolta'  di  medicina  e  compia  per  due  anni
l'internato nel laboratorio di chimica e per tre semestri l'internato
in quello di fisica. A detti internati lo studente non sara'  ammesso
se non avra' superato gli esami di chimica generale, chimica organica
e fisica sperimentale; 
 
  per la laurea in scienze naturali prenda iscrizione  e  superi  gli
esami in almeno 12 materie fra  quelle  elencate  nell'art.  116,  ai
numeri 5 a 7, 9, 14, 16, 22, 23, 25  a  27,  33,  35,  38  a  41,  la
geografia generale della Facolta' di  lettere,  la  fisiologia  e  la
istologia  della  Facolta'  di  medicina,  e  compia  per  due   anni
l'internato nel laboratorio scelto per la tesi di laurea,  e  per  un
anno ciascuno l'internato  in  due  laboratori  biologici  e  in  due
laboratori non biologici. 
 
  Lo studente, pero', non potra' modificare il piano di studi da  lui
prescelto e risultante dal suo libretto di iscrizione  ai  corsi,  e,
qualora sia riprovato in una o piu' materie indicate in detto  piano,
non e' autorizzato a sostituirle»: 
 
   Art. 121 (gia' 117). - Nell'ultimo comma le  parole  «dai  singoli
insegnamenti» sono sostituite con le parole «dai singoli insegnanti». 
 
  Dopo l'art. 124 (gia' 120)  sono  soppressi  il  «Capo  VII»  e  il
relativo titolo «Scuola di perfezionamento in scienze biologiche». 
 
  Per la soppressione del detto capo  e'  modificato  in  VII  quello
successivo. 
 
   Art. 127 (gia' 129). - Nel primo comma le  parole  «in  almeno  12
materie» sono sostituite con le parole «in almeno 13 materie». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1933 - Anno XI 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 112. - Mancini.