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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2078

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. (032U2078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-5-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 3 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395, 30 ottobre 1930, n. 1771, e 22 ottobre 1931, n. 1421;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli l, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Siena, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 17. - I. Sono soppressi gl'insegnamenti di «storia delle fonti del diritto italiano» «storia delle istituzioni medioevali» e «contabilità di Stato», di cui ai nn. 7, 22 e 24, e ai posti rispettivi sono sostituiti i nuovi insegnamenti di «istituzioni di diritto pubblico», «economia e legislazione bancaria», «storia delle dottrine economiche».

II. La denominazione dell'insegnamento di «diritto corporativo», di cui al n. 27, è modificata in quella di «diritto sindacale e corporativo».

III. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Gl'insegnamenti di istituzioni di diritto privato, di diritto romano, di istituzioni di diritto pubblico, di diritto civile, di diritto processuale civile, di diritto penale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, sono biennali, tutti gli altri sono annuali».
Art. 19.- È sostituito dal seguente:

«Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.
Sono considerati propedeutici, agli effetti dell'art. 11 ultimo comma: la teoria generale del diritto, per tutte le materie giuridiche; le istituzioni di diritto privato, per il diritto civile e il diritto commerciale; le istituzioni di diritto pubblico per il diritto costituzionale, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione e il diritto internazionale; le istituzioni di diritto romano, per il diritto romano; l'economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario, per la storia delle dottrine economiche e per l'economia e legislazione bancaria».

Art. 23. - È sostituito dal seguente:
«La dissertazione predetta viene discussa dal candidato in seduta pubblica, dinanzi ad una commissione composta, di regola, di undici membri, fra i quali sarà, almeno un rappresentante dei liberi docenti. In caso di necessità il numero dei componenti la commissione può essere ridotto a sette e può anche aumentarsi il numero dei liberi docenti, ma conservandosi sempre la maggioranza dei professori ufficiali.

La durata della discussione non può essere inferiore ai trenta minuti».

Art. 24. - È sostituito dal seguente:
«Il colloquio consiste nella discussione, dinanzi alla commissione di laurea, di una tesi orale scelta dalla Facoltà fra le tre proposte dal candidato due giorni prima di quello fissato per la discussione della tesi scritta. Lo studente dovrà proporre una tesi per ciascun gruppo di materie, escluso quello al quale si riferisce la dissertazione.
I gruppi di materie sono: diritto pubblico, diritto privato, materie economiche, materie storiche e filosofiche».

Art. 27. - È sostituito dal seguente:
«Le materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:
1. Fisica sperimentale;
2. Chimica;
3. Chimica fisiologica;
4. Botanica;
5. Zoologia e anatomia comparata;
6. Istologia e fisiologia generale;
7. Anatomia umana normale;
8. Fisiologia;
9. Patologia generale;
10. Anatomia topografica;
11. Batteriologia e immunologia;
12. Patologia speciale medica;
13. Patologia speciale chirurgica;
14. Anatomia patologica;
15. Medicina operatoria;
16. Farmacologia;
17. Odontoiatria;
18. Clinica otorinolaringoiatrica;
19. Semeiotica medica;
20. Semeiotica chirurgica;
21. Igiene;
22. Clinica medica generale;
23. Clinica chirurgica generale;
24. Clinica oculistica;
25. Clinica pediatrica;
26. Clinica dermosifilopatica;
27. Radiologia;
28. Clinica ostetrico-ginecologica;
29. Clinica delle malattie nervose e mentali;
30. Medicina legale e del lavoro».

Art. 28. - È sostituito dal seguente:
«Gl'insegnamenti di anatomia umana normale, fisiologia, patologia generale, anatomia patologica, clinica medica generale, clinica chirurgica generale e clinica ostetrico-ginecologica sono biennali; tutti gli altri sono annuali.

Gl'insegnamenti di semeiotica medica e semeiotica chirurgica sono impartiti dai direttori delle rispettive cliniche generali e non importano obbligo di esame».

Art. 31. - È sostituito dal seguente:
«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superati gli esami di profitto in almeno ventitre materie scelte, nell'elenco di cui all'art. 27, fra quelle il cui insegnamento viene impartito con tre ore settimanali, oltre le eventuali esercitazioni».

Art. 35. - È sostituito dal seguente:
«L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta, presentata dal candidato alla segreteria, di regola, 10 giorni avanti la data fissata dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e contenente l'esposizione d'indagini scientifiche, eseguite dal candidato in un istituto della Facoltà, sotto il controllo del direttore del medesimo.
Il preside, ricevuta la tesi scritta, designa, tenendo conto della competenza, almeno tre commissari per la discussione, alla quale peraltro tutti i componenti la commissione possono prendere parte.
La durata della discussione non può essere inferiore a trenta minuti».

Art. 38. - È sostituito dal seguente:
«Le materie d'insegnamento e le esercitazioni della Scuola sono le seguenti:
A. - Per il corso di diploma:
1. Chimica generale;
2. Fisica sperimentale;
3. Botanica
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
5. Farmacologia e farmacognosia;
6. Igiene e batteriologia;
7. Tecnica farmaceutica.

Oltre i seguenti corsi di esercitazioni pratiche: preparazioni chimiche, analisi chimica qualitativa, botanica, chimica farmaceutica e tossicologia, farmacognosia, tecnica farmaceutica.
B. - Per il corso di laurea:
1. Chimica generale inorganica;
2. Fisica sperimentale;
3. Matematica;
4. Chimica organica;
5. Botanica;
6. Anatomia fisiologica e zoologia;
7. Mineralogia;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
9. Chimica bromatologica;
10. Chimica fisica;
11. Igiene e batteriologia;
12. Farmacognosia e farmacologia;
13. Tecnica farmaceutica.

Oltre i seguenti corsi di esercitazioni pratiche: preparazioni chimiche, fisica, botanica, mineralogia, analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa, chimica farmaceutica, chimica bromatologica, farmacognosia e farmacologia, igiene e batteriologia, tecnica farmaceutica.
La Scuola di farmacia annualmente stabilisce e rende noto il piano degli studi che consiglia nei vari anni di corso per il conseguimento sia del diploma in farmacia, come della laurea in chimica e farmacia».

Art. 43. - È sostituito dal seguente:
«Lo studente che aspira al diploma in farmacia deve esercitarsi, per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi, nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco proposto dalla Scuola al principio di ogni anno accademico, o presso altra farmacia che dalla Scuola sia riconosciuta idonea allo scopo.

L'ultimo anno di corso è riservato a tale pratica, la quale tuttavia può, in parte, compiersi anche durante il penultimo anno contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

In ogni caso almeno tre mesi della pratica devono essere compiuti dopo che siano stati superati tutti gli esami di profitto.

Il compimento dei dodici mesi di pratica deve risultare da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia prescelta».

Art. 45. - È sostituito dal seguente:
«Lo studente che aspira alla laurea in chimica e farmacia deve compiere la pratica farmaceutica secondo le norme indicate nell'art.
43».

Art. 53. - In fine dell'articolo, dopo la disposizione indicata col n. 3, è aggiunta la seguente:
«4) presentare una dissertazione scritta (tesina) su argomento inerente a materie biologiche».

Art. 59. - Gl'insegnamenti di cui ai numeri 8, 9, 10, 11, 12, sono sostituiti dai seguenti:
«8) patologia dei genitali femminili e terapia ginecologica, corso triennale (professore di clinica ostetrico-ginecologica).
9) terapia fisica ginecologica (professore di radiologia).
10) anatomia patologica del bacino e degli organi genitali femminili (professore di anatomia patologica).
11) ostetricia medico-legale e sociale - un'annata (professore di medicina legale).
12) sull'allattamento - un'annata (professore di clinica pediatrica).
13) malattie del neonato e della prima infanzia e sue cure - un'annata (professore di clinica pediatrica)».

Art. 64. - Le parole «tassa di diploma L. 300» sono sostituite con le parole «tassa di diploma L. 200».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte del conti, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 331, foglio 111. - Mancini.