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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2078

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. (032U2078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 18-5-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Siena,  approvato  con
R. decreto 3 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con Regi decreti  31
ottobre 1929, n. 2395, 30 ottobre 1930, n. 1771, e 22  ottobre  1931,
n. 1421; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli l, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Siena, approvato e modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
   Art. 17. - I. Sono  soppressi  gl'insegnamenti  di  «storia  delle
fonti del diritto italiano» «storia delle istituzioni  medioevali»  e
«contabilita' di Stato», di cui ai  nn.  7,  22  e  24,  e  ai  posti
rispettivi sono sostituiti i nuovi insegnamenti  di  «istituzioni  di
diritto pubblico», «economia e legislazione bancaria», «storia  delle
dottrine economiche». 
 
  II. La denominazione dell'insegnamento di «diritto corporativo», di
cui al n. 27,  e'  modificata  in  quella  di  «diritto  sindacale  e
corporativo». 
 
  III. L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gl'insegnamenti di istituzioni  di  diritto  privato,  di  diritto
romano, di istituzioni di diritto pubblico,  di  diritto  civile,  di
diritto  processuale  civile,   di   diritto   penale,   di   diritto
amministrativo e scienza dell'amministrazione, sono  biennali,  tutti
gli altri sono annuali». 
   Art. 19.- E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli esami di profitto si sostengono per singole materie. 
  Sono considerati propedeutici, agli  effetti  dell'art.  11  ultimo
comma:  la  teoria  generale  del  diritto,  per  tutte  le   materie
giuridiche; le istituzioni di diritto privato, per il diritto  civile
e il diritto commerciale; le istituzioni di diritto pubblico  per  il
diritto   costituzionale,   diritto    amministrativo    e    scienza
dell'amministrazione e il diritto internazionale; le  istituzioni  di
diritto romano, per il diritto romano;  l'economia  politica  per  la
scienza delle finanze e diritto  finanziario,  per  la  storia  delle
dottrine economiche e per l'economia e legislazione bancaria». 
 
   Art. 23. - E' sostituito dal seguente: 
  «La dissertazione predetta viene discussa dal candidato  in  seduta
pubblica, dinanzi ad una commissione composta, di regola,  di  undici
membri, fra i  quali  sara',  almeno  un  rappresentante  dei  liberi
docenti.  In  caso  di  necessita'  il  numero  dei   componenti   la
commissione puo' essere ridotto a sette e puo'  anche  aumentarsi  il
numero dei liberi docenti, ma conservandosi sempre la maggioranza dei
professori ufficiali. 
 
  La durata della discussione non puo'  essere  inferiore  ai  trenta
minuti». 
 
   Art. 24. - E' sostituito dal seguente: 
  «Il colloquio consiste nella discussione, dinanzi alla  commissione
di laurea, di una  tesi  orale  scelta  dalla  Facolta'  fra  le  tre
proposte dal candidato due giorni prima  di  quello  fissato  per  la
discussione della tesi scritta. Lo studente dovra' proporre una  tesi
per ciascun gruppo di materie, escluso quello al quale  si  riferisce
la dissertazione. 
  I gruppi  di  materie  sono:  diritto  pubblico,  diritto  privato,
materie economiche, materie storiche e filosofiche». 
 
   Art. 27. - E' sostituito dal seguente: 
  «Le materie d'insegnamento della Facolta' di medicina  e  chirurgia
sono le seguenti: 
  1. Fisica sperimentale; 
  2. Chimica; 
  3. Chimica fisiologica; 
  4. Botanica; 
  5. Zoologia e anatomia comparata; 
  6. Istologia e fisiologia generale; 
  7. Anatomia umana normale; 
  8. Fisiologia; 
  9. Patologia generale; 
  10. Anatomia topografica; 
  11. Batteriologia e immunologia; 
  12. Patologia speciale medica; 
  13. Patologia speciale chirurgica; 
  14. Anatomia patologica; 
  15. Medicina operatoria; 
  16. Farmacologia; 
  17. Odontoiatria; 
  18. Clinica otorinolaringoiatrica; 
  19. Semeiotica medica; 
  20. Semeiotica chirurgica; 
  21. Igiene; 
  22. Clinica medica generale; 
  23. Clinica chirurgica generale; 
  24. Clinica oculistica; 
  25. Clinica pediatrica; 
  26. Clinica dermosifilopatica; 
  27. Radiologia; 
  28. Clinica ostetrico-ginecologica; 
  29. Clinica delle malattie nervose e mentali; 
  30. Medicina legale e del lavoro». 
 
   Art. 28. - E' sostituito dal seguente: 
  «Gl'insegnamenti di anatomia umana normale,  fisiologia,  patologia
generale,  anatomia  patologica,  clinica  medica  generale,  clinica
chirurgica generale e clinica ostetrico-ginecologica  sono  biennali;
tutti gli altri sono annuali. 
 
  Gl'insegnamenti di semeiotica medica e semeiotica  chirurgica  sono
impartiti dai direttori delle  rispettive  cliniche  generali  e  non
importano obbligo di esame». 
 
   Art. 31. - E' sostituito dal seguente: 
  «Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di  laurea  se
non avranno preso iscrizione e superati  gli  esami  di  profitto  in
almeno ventitre materie scelte, nell'elenco di cui all'art.  27,  fra
quelle il cui insegnamento viene impartito con tre  ore  settimanali,
oltre le eventuali esercitazioni». 
 
   Art. 35. - E' sostituito dal seguente: 
  «L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi  scritta,
presentata dal candidato alla segreteria, di regola, 10 giorni avanti
la data fissata dalla Facolta' per l'inizio degli esami di laurea,  e
contenente  l'esposizione  d'indagini  scientifiche,   eseguite   dal
candidato in un istituto  della  Facolta',  sotto  il  controllo  del
direttore del medesimo. 
  Il preside, ricevuta la tesi scritta, designa, tenendo conto  della
competenza, almeno tre commissari  per  la  discussione,  alla  quale
peraltro tutti i componenti la commissione possono prendere parte. 
  La durata della discussione non  puo'  essere  inferiore  a  trenta
minuti». 
 
   Art. 38. - E' sostituito dal seguente: 
  «Le materie d'insegnamento e le esercitazioni della Scuola sono  le
seguenti: 
                    A. - Per il corso di diploma: 
  1. Chimica generale; 
  2. Fisica sperimentale; 
  3. Botanica 
  4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
  5. Farmacologia e farmacognosia; 
  6. Igiene e batteriologia; 
  7. Tecnica farmaceutica. 
 
  Oltre i seguenti  corsi  di  esercitazioni  pratiche:  preparazioni
chimiche, analisi chimica qualitativa, botanica, chimica farmaceutica
e tossicologia, farmacognosia, tecnica farmaceutica. 
                    B. - Per il corso di laurea: 
  1. Chimica generale inorganica; 
  2. Fisica sperimentale; 
  3. Matematica; 
  4. Chimica organica; 
  5. Botanica; 
  6. Anatomia fisiologica e zoologia; 
  7. Mineralogia; 
  8. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
  9. Chimica bromatologica; 
  10. Chimica fisica; 
  11. Igiene e batteriologia; 
  12. Farmacognosia e farmacologia; 
  13. Tecnica farmaceutica. 
 
  Oltre i seguenti  corsi  di  esercitazioni  pratiche:  preparazioni
chimiche, fisica, botanica, mineralogia, analisi chimica qualitativa,
analisi   chimica   quantitativa,   chimica   farmaceutica,   chimica
bromatologica, farmacognosia e farmacologia, igiene e  batteriologia,
tecnica farmaceutica. 
  La Scuola di farmacia annualmente stabilisce e rende noto il  piano
degli studi che consiglia nei vari anni di corso per il conseguimento
sia  del  diploma  in  farmacia,  come  della  laurea  in  chimica  e
farmacia». 
 
   Art. 43. - E' sostituito dal seguente: 
  «Lo studente che aspira al diploma in  farmacia  deve  esercitarsi,
per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi, nella pratica
farmaceutica presso una farmacia scelta  nell'elenco  proposto  dalla
Scuola al principio di ogni anno accademico, o presso altra  farmacia
che dalla Scuola sia riconosciuta idonea allo scopo. 
 
  L'ultimo anno di corso  e'  riservato  a  tale  pratica,  la  quale
tuttavia puo', in parte, compiersi anche durante  il  penultimo  anno
contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti. 
 
  In ogni caso almeno tre mesi della pratica devono  essere  compiuti
dopo che siano stati superati tutti gli esami di profitto. 
 
  Il  compimento  dei  dodici  mesi  di  pratica  deve  risultare  da
attestazione rilasciata dal direttore della farmacia prescelta». 
 
   Art. 45. - E' sostituito dal seguente: 
  «Lo studente che aspira alla laurea  in  chimica  e  farmacia  deve
compiere la pratica farmaceutica secondo le norme indicate  nell'art.
43». 
 
   Art. 53. - In fine dell'articolo, dopo  la  disposizione  indicata
col n. 3, e' aggiunta la seguente: 
  «4) presentare una  dissertazione  scritta  (tesina)  su  argomento
inerente a materie biologiche». 
 
   Art. 59. - Gl'insegnamenti di cui ai numeri 8, 9, 10, 11, 12, sono
sostituiti dai seguenti: 
  «8) patologia dei genitali femminili e terapia ginecologica,  corso
triennale (professore di clinica ostetrico-ginecologica). 
  9) terapia fisica ginecologica (professore di radiologia). 
  10)  anatomia  patologica  del  bacino  e  degli  organi   genitali
femminili (professore di anatomia patologica). 
  11) ostetricia medico-legale e sociale - un'annata  (professore  di
medicina legale). 
  12)  sull'allattamento   -   un'annata   (professore   di   clinica
pediatrica). 
  13) malattie del neonato e  della  prima  infanzia  e  sue  cure  -
un'annata (professore di clinica pediatrica)». 
 
   Art. 64. - Le parole «tassa di diploma L. 300» sono sostituite con
le parole «tassa di diploma L. 200». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte del conti, addi' 27 aprile 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 111. - Mancini.