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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2071

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli. (032U2071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  30-4-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, approvato con R. decreto 8 gennaio 1931, n. 507;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925,n. 1227;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, approvato con il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 507, è modificato nel modo seguente:
Art. 3. - Nell'elenco degl'insegnamenti complementari la denominazione dell'insegnamento di «diritto corporativo», di cui al n. 5, è modificata in quella di «diritto sindacale e corporativo».
Art. 4. - I. Nel primo comma sono soppresse le parole «e di specializzazione»;
II. Dopo il corso di tecnica delle assicurazioni è aggiunto il seguente:
«f) corso per la preparazione alle carriere diplomatiche e consolari, comprendente i seguenti insegnamenti fondamentali: storia moderna e contemporanea - geografia politica - diritto amministrativo (corso speciale) - diritto internazionale: pubblico, privato, amministrativo e penale (corso speciale)».
III. Nell'ultimo comma sono soppresse le parole «o di specializzazione».
Art. 5. - È sostituito dal seguente:
«Ai corsi indicati nell'articolo precedente potranno iscriversi gli studenti del secondo biennio dell'Istituto senza alcun onere finanziario. Superati gli esami in tutte le materie obbligatorie, essi otterranno nel diploma di laurea in scienze economiche e commerciali l'attestazione del corso compiuto».
Art. 7. - I. Alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: «su proposta del consiglio accademico».
II. Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

«Gli

assistenti volontari non possono far parte delle commissioni di esami». Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente:

Art. 1

«Art. 13. - La sopratassa per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico per il quale è pagata.

È in facoltà del consiglio di amministrazione di imporre contributi di laboratorio».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 331, foglio 32. - MANCINI.