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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2071

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli. (032U2071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 30-4-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  del  Regio  istituto  superiore   di   scienze
economiche e commerciali  di  Napoli,  approvato  con  R.  decreto  8
gennaio 1931, n. 507; 
 
  Vedute  le  proposte  di   modifiche   avanzate   dalle   autorita'
accademiche del Regio istituto predetto; 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  Istituti
superiori di scienze economiche e commerciali, approvato  con  il  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato
con R. decreto 8 luglio 1925,n. 1227; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto del Regio istituto superiore  di  scienze  economiche  e
commerciali di Napoli, approvato con il R. decreto 8 gennaio 1931, n.
507, e' modificato nel modo seguente: 
 
   Art.  3.  -   Nell'elenco   degl'insegnamenti   complementari   la
denominazione dell'insegnamento di «diritto corporativo», di  cui  al
n. 5, e' modificata in quella di «diritto sindacale e corporativo». 
 
   Art. 4. - I. Nel primo  comma  sono  soppresse  le  parole  «e  di
specializzazione»; 
 
  II. Dopo il corso di tecnica delle  assicurazioni  e'  aggiunto  il
seguente: 
 
  «f)  corso  per  la  preparazione  alle  carriere  diplomatiche   e
consolari, comprendente i seguenti insegnamenti fondamentali:  storia
moderna e contemporanea - geografia politica - diritto amministrativo
(corso  speciale)  -  diritto  internazionale:   pubblico,   privato,
amministrativo e penale (corso speciale)». 
 
  III.  Nell'ultimo  comma   sono   soppresse   le   parole   «o   di
specializzazione». 
 
   Art. 5. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Ai corsi indicati nell'articolo precedente potranno iscriversi gli
studenti  del  secondo  biennio  dell'Istituto  senza   alcun   onere
finanziario. Superati gli esami in  tutte  le  materie  obbligatorie,
essi otterranno  nel  diploma  di  laurea  in  scienze  economiche  e
commerciali l'attestazione del corso compiuto». 
 
   Art. 7. - I. Alla fine del secondo comma sono aggiunte le  parole:
«su proposta del consiglio accademico». 
 
  II. Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
  «Gli assistenti volontari non possono far parte  delle  commissioni
di esami». 
 
  Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 13. - La sopratassa per gli esami di  profitto  vale  per  il
solo anno accademico per il quale e' pagata. 
 
  E'  in  facolta'  del  consiglio  di  amministrazione  di   imporre
contributi di laboratorio». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 32. - MANCINI.