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REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 2035

Modifiche ad alcuni articoli del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, approvato con decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1025. (032U2035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-12-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 20 del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, di proprietà della Regia marina, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1025 in data 20 giugno 1915, modificato col R. decreto n. 2582 in data 15 novembre 1923, è sostituito il seguente:
« Art. 20. - Le tasse di bacino sono stabilite, secondo la durata della permanenza e la stazza delle navi, giusta tabelle da approvarsi, per ciascun bacino, con decreto Ministeriale.

« Col decreto stesso saranno stabilite le penalità da applicarsi in caso di permanenza nel bacino oltre il tempo concesso, e ciò senza pregiudizio delle maggiori facoltà spettanti all'autorità marittima a termini del presente regolamento.