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REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 2035

Modifiche ad alcuni articoli del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, approvato con decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1025. (032U2035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-12-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste il decreto Luogotenenziale n. 1025 in data 20 giugno 1915; 
 
  Visto il R. decreto n. 2582 in data 15 novembre 1923; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha  dato  parere
favorevole all'unanimita'; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 20 del regolamento  per  la  concessione  dei  bacini  per
carenare, di proprieta' della Regia  marina,  approvato  con  decreto
Luogotenenziale n. 1025 in data 20 giugno  1915,  modificato  col  R.
decreto n. 2582 in data 15 novembre 1923, e' sostituito il seguente: 
 
  « Art. 20. - Le tasse di bacino sono stabilite, secondo  la  durata
della  permanenza  e  la  stazza  delle  navi,  giusta   tabelle   da
approvarsi, per ciascun bacino, con decreto Ministeriale. 
 
  « Col decreto stesso saranno stabilite le penalita'  da  applicarsi
in caso di permanenza nel bacino oltre  il  tempo  concesso,  e  cio'
senza pregiudizio delle  maggiori  facolta'  spettanti  all'autorita'
marittima a termini del presente regolamento.