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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1710

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti. (032U1710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1933 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti, con la seguente modificazione:

All'art. 2, dopo le parole: «ad istituti autorizzati a riceverle» sono aggiunte le altre: «nonché all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo - De Francisci - Jung

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.