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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1710

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti. (032U1710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1933
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n.  721,
riguardante la cedibilita' per girata e senza spese delle delegazioni
rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai
Monti di pieta' di prima categoria, a garanzia di  prestiti,  con  la
seguente modificazione: 
 
  All'art. 2, dopo le parole: «ad istituti autorizzati  a  riceverle»
sono aggiunte le altre: «nonche' all'Istituto di credito delle  Casse
di risparmio italiane». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                             Mussolini - Acerbo - De Francisci - Jung 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci.