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LEGGE 6 giugno 1932, n. 656

Ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. (032U0656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-7-1932 al: 8-3-1934
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Art. 1



Sono soggette alle norme della presente legge le Società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l'esercizio del credito agrario.
Nessuna Società avente per oggetto principale l'esercizio del credito agrario potrà assumere o conservare la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria se non sia costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo.