stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 giugno 1932, n. 656

Ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. (032U0656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-7-1932
al: 8-3-1934
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono  soggette  alle  norme  della  presente  legge   le   Societa'
cooperative  in  nome  collettivo  aventi  per   principale   oggetto
l'esercizio del credito agrario. 
  Nessuna Societa' avente  per  oggetto  principale  l'esercizio  del
credito agrario potra' assumere  o  conservare  la  denominazione  di
Cassa rurale o di Cassa agraria se non sia costituita nella forma  di
Societa' cooperativa in nome collettivo.