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LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1806

Istituzione di albi per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari. (031U1806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1932 al: 2-3-1966
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Art. 1



Presso ciascun Consiglio provinciale della economia è istituito un «Albo per gli esportatori di prodotti orto-frutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori».
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i commercianti, i produttori, nonché le cooperative ed enti che raggruppano i produttori, la cui principale azienda abbia sede nella provincia e che, sia singolarmente, che in società con altri, intendono spedire all'estero i prodotti di cui al comma precedente.
Gli individui ed enti suddetti, a qualunque nazionalità appartengano, possono chiedere l'iscrizione nell'Albo, secondo le modalità fissate nei successivi articoli.